Ordinanza n. 1288/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del Bando prot. n. 290773/2025 con cui l’Agenzia delle Entrate Divisione Risorse ha avviato una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicato in data 11.07.2025 sul Portale InPa; b) dell’avviso di convocazione alle prove, il diario delle prove, le prove stesse e ogni atto/verbale annesso; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale: 1) il Piano integrato di attività e di organizzazione 2025 – 2027, e in particolare del Piano triennale dei fabbisogni di personale, nelle parti di interesse, e degli allegati nelle relative parti di interesse, e se ritenuto opportuno anche del PIAO 2024 -2026; nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a veder utilizzare prioritariamente le graduatorie delle varie Direzioni regionali e provinciali in cui sono inseriti; con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di spettanza, ad utilizzare le graduatorie già vigenti per colmare il fabbisogno di personale rilevato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GALDI CLORINDA il 20.1.2026: Per l’annullamento, 1) Dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Lazio e uffici centrali, Lombardia, Toscana Abruzzo, Veneto, Marche e Sardegna, anche nella parte in cui si prevede la presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza dal 18 dicembre 2025; 2) Della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) delle Regioni sopra menzionate per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) , nelle parti di interesse; 3) Dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; 4) Degli esiti delle prove scritte; 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; d. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; e. il diario d’esame, ove lesivo; f. la Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; g. calendario della prova scritta; h. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; i. esiti anonimi della prova scritta; l. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per i ricorrenti; unitamente a quanto già impugnato in sede principale nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti all’utilizzo delle graduatorie delle varie Direzioni regionali e provinciali previgenti in cui sono inseriti; con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di spettanza, ad utilizzare le graduatorie già vigenti per colmare il fabbisogno di personale rilevato nei limiti di quanto di interesse. Con riserva di ulteriori mezzi istruttori. Con condanna di vittoria e spese difensive in distrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando per l'assunzione di 2.700 funzionari giuridico-tributari dell'Agenzia delle Entrate, atti della procedura concorsuale, risultati, graduatorie e atti connessi
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il bando e gli atti della selezione pubblica indetta dall'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari giuridico-tributari, nonché gli atti di convocazione, le prove, gli esiti, le graduatorie e gli atti conseguenti, chiedendo anche l'accertamento del diritto all'utilizzo prioritario delle graduatorie previgenti delle Direzioni regionali e provinciali e la condanna dell'amministrazione al loro utilizzo per la copertura del fabbisogno di personale. Con motivi aggiunti sono stati impugnati, tra l'altro, l'avviso di pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori, gli elenchi degli idonei, gli esiti rettificati delle prove scritte, gli atti di scelta delle sedi e gli eventuali contratti stipulati. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli vizi di legittimità dedotti, poiché la decisione riguarda la fase cautelare e la regolarizzazione del contraddittorio. I ricorrenti hanno rinunciato all'istanza cautelare all'udienza camerale del 25 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR prende atto della rinuncia alla domanda cautelare e non decide sul merito delle censure rivolte contro il bando e gli atti concorsuali. Rileva tuttavia la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria concorsuale, vincitori e/o idonei, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, autorizza la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con evidenza anche sul portale della Direzione regionale interessata. L'avviso deve contenere le informazioni sul giudizio, i ricorrenti, l'amministrazione, gli atti impugnati, l'individuazione dei controinteressati, il testo integrale del ricorso introduttivo e dell'ordinanza e le indicazioni per seguire il processo. L'Agenzia deve creare un collegamento denominato "Atti di notifica", rilasciare un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e mantenere la documentazione sulla home page fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado. La notificazione deve essere eseguita entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la prova deve essere depositata entro i successivi 10 giorni, entrambi a pena di improcedibilità. Il merito è rinviato all'udienza pubblica del 24 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono compensate.
Norme richiamate
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento delle domande.
Consente, in presenza di un elevato numero di controinteressati e di difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, la notificazione per pubblici proclami.
È richiamato quale base normativa, insieme all'art. 41, comma 4, c.p.a., per l'autorizzazione della notificazione per pubblici proclami.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La mancata esecuzione della notificazione o il mancato deposito della relativa prova nei termini assegnati comporta l'improcedibilità del gravame.
È richiamato in relazione alla domanda cautelare, alla quale i ricorrenti hanno rinunciato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a sostegno della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l'accoglimento di un ricorso amministrativo può pregiudicare i soggetti utilmente collocati in una graduatoria concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i vincitori e/o idonei potenzialmente controinteressati, anche se non individuati nominativamente nel ricorso introduttivo.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, imponendo modalità idonee a garantire la conoscibilità effettiva del giudizio.
- L'ordine di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami deve indicare il contenuto minimo dell'avviso, comprese l'autorità giudiziaria, gli estremi del giudizio, le parti, gli atti impugnati, i controinteressati, il testo del ricorso e del provvedimento autorizzativo e le modalità di consultazione del processo.
- Il termine assegnato per la notificazione per pubblici proclami e quello successivo per il deposito della prova dell'adempimento possono essere qualificati come perentori; la loro inosservanza comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 27 feb 2026Ordinanza n. 153/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 27 feb 2026Ordinanza n. 154/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 27 feb 2026Ordinanza n. 155/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 27 feb 2026Ordinanza n. 606/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 27 feb 2026Ordinanza n. 1255/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 27 feb 2026Ordinanza n. 1256/2026 - Roma, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →