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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35301/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento prefallimentare instaurato su istanza di un creditore nei confronti di una società poi dichiarata fallita. In primo grado il fallimento fu dichiarato; in sede di reclamo la Corte d'appello aveva inizialmente accolto il reclamo della società, ritenendo insussistente la legittimazione del creditore istante perché l'unico credito certo, liquido ed esigibile risultava da un assegno per Euro 2.952,21, per il quale era stata offerta una somma banco judicis, mentre gli altri crediti erano ritenuti non adeguatamente provati. Su ricorso del fallimento, questa Corte aveva cassato con rinvio, indicando che il giudice di rinvio doveva procedere all'accertamento incidentale della consistenza del credito vantato dal creditore istante, anche in relazione al presupposto di cui all'art. 15, ultimo comma, l. fall. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello ha però rigettato il reclamo, ritenendo che il rinvio imponesse di verificare non solo il credito dell'istante ma anche l'esposizione debitoria complessiva della società, e valorizzando fatture e documenti di trasporto, protesti per Euro 55.008,36 e dati di bilancio per Euro 161.937,00, così ritenendo superata la soglia di fallibilità. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. e dell'art. 15, ultimo comma, l. fall., sostenendo che il giudice di rinvio aveva travalicato i limiti del decisum della precedente sentenza di cassazione, che aveva demandato solo l'accertamento del credito dell'istante e non una nuova indagine sull'intera debitoria; il fallimento ha resistito eccependo anche l'inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ma ha accolto il motivo. Ha interpretato la propria precedente ordinanza rescindente nel senso che il giudice di rinvio era tenuto a compiere solo l'accertamento incidentale della consistenza del credito del creditore istante, anche ai fini dell'art. 15, ultimo comma, l. fall., senza estendere l'indagine all'esposizione debitoria complessiva della società. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, perché si uniformi al dictum della precedente decisione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Ai fini della verifica della soglia ostativa alla dichiarazione di fallimento, il giudice deve attenersi all'accertamento richiesto dal caso concreto; nel giudizio di rinvio non può essere ampliato oltre i limiti fissati dalla sentenza rescindente.

  • art. 6 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Non richiede un definitivo accertamento giudiziale del credito né l'esecutività del titolo, essendo sufficiente un accertamento incidentale del giudice fallimentare per verificare la legittimazione dell'istante.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; la sua violazione integra error in procedendo.

  • art. 394 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio non possono essere introdotte valutazioni o accertamenti eccedenti i limiti tracciati dalla cassazione.

  • art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità fondata sulla mera conformità della decisione alla giurisprudenza consolidata è stata esclusa perché il ricorso contestava la non corretta esecuzione del dictum rescindente, non l'orientamento giurisprudenziale in sé.

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio commette error in procedendo se si discosta dai limiti oggettivi e soggettivi del decisum della sentenza di cassazione, che va interpretata come un giudicato vincolante quanto all'oggetto dell'accertamento demandato.
  • Quando la cassazione rinvia per l'accertamento incidentale della consistenza di un credito, il giudice di rinvio non può sostituire a quell'indagine un diverso e più ampio scrutinio dell'intera esposizione debitoria, se tale estensione non risulta dal principio di diritto enunciato.
  • Nel procedimento prefallimentare, la verifica della legittimazione del creditore istante non richiede un definitivo accertamento giudiziale del credito, ma soltanto un accertamento incidentale del giudice ai fini della decisione sulla domanda di fallimento.
  • Il superamento della soglia di fallibilità deve essere verificato secondo il perimetro dell'accertamento richiesto dalla decisione rescindente; il giudice di rinvio non può considerare assorbente un diverso indice di insolvenza se ciò comporta un'indagine eccedente i limiti fissati dalla cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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