Sentenza n. 415/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - del decreto, prot. n.-OMISSIS-/I^ bis del-OMISSIS- notificato il -OMISSIS- con il quale il Prefetto di Reggio Calabria ha disposto il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni, e materiale esplodente e in ragione del quale è stato disposto il ritiro della licenza di porto di fucile n.-OMISSIS--N, sottoposte a sequestro le armi già ritirate in via cautelativa; -di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, con ritiro della licenza di porto di fucile e sequestro delle armi
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., deducendo la violazione delle garanzie partecipative previste dagli artt. 7, 10 e 10-bis l. 241/1990, in assenza di ragioni d'urgenza, nonché la violazione degli artt. 10, 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. Ha denunciato inoltre eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti. Secondo il ricorrente, l'unico elemento posto a fondamento del provvedimento, ossia la presentazione di una denuncia-querela per minaccia telefonica nei confronti di un terzo, non era idoneo a dimostrare la sua inaffidabilità nell'uso delle armi. L'amministrazione avrebbe omesso di esaminare la vita personale e professionale dell'interessato e l'assenza di frequentazioni, contatti o cointeressenze con soggetti controindicati, nonché di altri addebiti rilevanti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento prefettizio. Ha premesso che l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel formulare il giudizio prognostico sull'affidabilità del titolare o richiedente una licenza di porto d'armi e può valorizzare anche fatti non penalmente rilevanti, purché da essi sia ragionevolmente desumibile il rischio di abuso delle armi. Tale valutazione è sindacabile dal giudice amministrativo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti o carenza dei presupposti. Nel caso concreto, tuttavia, la Prefettura aveva fondato il divieto esclusivamente sulla denuncia-querela presentata dal ricorrente, senza considerare la sua vita personale e professionale e senza individuare ulteriori elementi indicativi di pericolosità o inaffidabilità. La denuncia, presentata per tutelarsi da una grave minaccia nell'ambito di relazioni familiari, non poteva essere ragionevolmente interpretata, in assenza di altri elementi, come indice di inaffidabilità nell'uso delle armi; anzi, risultava coerente con il ricorso all'autorità giudiziaria per l'accertamento dei fatti. Il provvedimento è stato quindi ritenuto privo di adeguato supporto probatorio e motivazionale, illogico e irragionevole. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Consente all'autorità prefettizia di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti quando ricorrano presupposti idonei a fondare un giudizio di inaffidabilità o di pericolo, ma l'esercizio del potere deve poggiare su elementi istruttori e motivazionali adeguati.
artt. 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Rilevano nella disciplina dell'affidabilità richiesta per il rilascio, il mantenimento o la revoca delle licenze di porto d'armi; la valutazione amministrativa è prognostica e ampiamente discrezionale, ma non può essere manifestamente illogica o fondata su un travisamento dei fatti.
artt. 7, 10 e 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative; la sentenza accoglie il ricorso sulla distinta e assorbente censura di deficit istruttorio e motivazionale.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Impone una motivazione adeguata del provvedimento; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta insufficiente perché non spiegava come la sola denuncia-querela potesse dimostrare l'inaffidabilità nell'uso delle armi.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi può fondarsi anche su fatti non costituenti reato o non direttamente attinenti alla materia delle armi, purché tali fatti consentano una ragionevole prognosi di non completa affidabilità dell'interessato e siano idoneamente valutati dall'amministrazione.
- Il giudizio sull'affidabilità nell'uso delle armi è ampiamente discrezionale e prognostico, ma è sindacabile dal giudice amministrativo quando risulti manifestamente irragionevole, illogico, affetto da travisamento dei fatti o privo dei necessari presupposti.
- La presentazione di una denuncia-querela da parte del titolare di un porto d'armi, se isolata e non accompagnata da ulteriori elementi indicativi di pericolosità o inaffidabilità, non costituisce di per sé un ragionevole indice di abuso delle armi o di inaffidabilità nella loro detenzione e uso.
- Anche nell'esercizio di poteri preventivi e ampiamente discrezionali in materia di armi, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria concreta e individualizzata, considerando la vita personale e professionale dell'interessato e gli eventuali ulteriori elementi favorevoli o sfavorevoli.
- Un provvedimento prefettizio che vieta la detenzione di armi è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando si fonda su un unico fatto non univocamente sintomatico di pericolosità e non esplicita il percorso logico attraverso cui tale fatto dimostrerebbe l'inaffidabilità del destinatario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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