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Sentenza

Sentenza n. 498/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 486/2024 del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 03.10.2024, e notificata in forma esecutiva il 13.12.2024

Giustizia amministrativa202501332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 486/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 486/2024, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente la somma di euro 2.000,00 e a rifondere le spese di lite. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 13 dicembre 2024, non era stata impugnata e aveva acquisito autorità di giudicato. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. L’Amministrazione, ritualmente evocata, non si è costituita e non ha dimostrato l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, poiché risultavano comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione in forma esecutiva al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, constatata l’assenza di prova dell’adempimento, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di accreditare, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, euro 2.000,00 sul portafoglio Carta del docente, per le finalità previste dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015. Ha nominato, per l’eventuale persistente inottemperanza, un commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’Amministrazione non si conformi alle relative statuizioni.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proponibilità dell’azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Individua le finalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, cui deve essere destinata la somma oggetto dell’accredito.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. per ottenere l’adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, delle statuizioni contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
  • La notificazione in forma esecutiva della sentenza all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 integrano i presupposti temporali per l’azione di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, ove l’amministrazione non dimostri l’avvenuto adempimento del comando giudiziale, il giudice può ordinare l’esecuzione puntuale dell’obbligo entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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