Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/05/2021 n. 2626 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Tarsu-Tia - Cartella di pagamento - Pagamento dell'importo dovuto prima dell'appello da parte dell'Ufficio- Inammissibilità dell'appello - Insussistenza - Cessazione della materia del contendere - Compensazione delle spese di giudizio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto che l'appello proposto dall'Ufficio successivamente al pagamento non sia inammissibile per tale motivo, ma va dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta estinzione dell'interesse del ricorso. In conseguenza è disposta la compensazione delle spese di giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di cartella di pagamento relativa alla tassa rifiuti; l'Ufficio ha proposto appello dopo che il contribuente aveva già pagato l'importo dovuto, contestando la legittimità dell'atto impugnato

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992

    L'art. 46 co.1 non comporta l'inammissibilità automatica dell'appello proposto dall'Amministrazione dopo il pagamento del contribuente; tuttavia, il pagamento estingue l'interesse ad agire e determina la cessazione della materia del contendere

  • Cassazione

    sentenza 4 agosto 2017, n. 19568

    Giurisprudenza che conferma il principio secondo cui il pagamento della somma dovuta sopravvenuto rende la controversia priva di oggetto e giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese

Massime di principio

  • Il pagamento effettuato dal contribuente prima della decisione giudiziale estingue l'interesse controversiale, determinando la cessazione della materia del contendere anche se l'Amministrazione propone appello posteriormente.
  • L'appello dell'Amministrazione non è automaticamente inammissibile se proposto dopo il pagamento; il giudice deve invece valutare l'assenza di interesse e dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per pagamento sopravvenuto, è prassi equa disporre la compensazione delle spese di giudizio, salvo situazioni particolari che giustifichino una diversa imposizione delle spese.
  • Le Amministrazioni devono verificare lo stato dei pagamenti prima di proporre impugnazioni per evitare spese e inutili procedimenti; il contribuente deve produrre prova del pagamento per ottenere la declaratoria di inefficacia dell'azione.
  • Nei casi simili si valuta separatamente la questione dell'ammissibilità formale e quella della rilevanza sostanziale: anche se la forma è rispettata, la sopravvenuta estinzione del credito rende il processo privo di oggetto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.