Sentenza del 19/05/2021 n. 2626 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Tarsu-Tia - Cartella di pagamento - Pagamento dell'importo dovuto prima dell'appello da parte dell'Ufficio- Inammissibilità dell'appello - Insussistenza - Cessazione della materia del contendere - Compensazione delle spese di giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che l'appello proposto dall'Ufficio successivamente al pagamento non sia inammissibile per tale motivo, ma va dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta estinzione dell'interesse del ricorso. In conseguenza è disposta la compensazione delle spese di giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di cartella di pagamento relativa alla tassa rifiuti; l'Ufficio ha proposto appello dopo che il contribuente aveva già pagato l'importo dovuto, contestando la legittimità dell'atto impugnato
Norme richiamate
L'art. 46 co.1 non comporta l'inammissibilità automatica dell'appello proposto dall'Amministrazione dopo il pagamento del contribuente; tuttavia, il pagamento estingue l'interesse ad agire e determina la cessazione della materia del contendere
Cassazione
sentenza 4 agosto 2017, n. 19568
Giurisprudenza che conferma il principio secondo cui il pagamento della somma dovuta sopravvenuto rende la controversia priva di oggetto e giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese
Massime di principio
- Il pagamento effettuato dal contribuente prima della decisione giudiziale estingue l'interesse controversiale, determinando la cessazione della materia del contendere anche se l'Amministrazione propone appello posteriormente.
- L'appello dell'Amministrazione non è automaticamente inammissibile se proposto dopo il pagamento; il giudice deve invece valutare l'assenza di interesse e dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere per pagamento sopravvenuto, è prassi equa disporre la compensazione delle spese di giudizio, salvo situazioni particolari che giustifichino una diversa imposizione delle spese.
- Le Amministrazioni devono verificare lo stato dei pagamenti prima di proporre impugnazioni per evitare spese e inutili procedimenti; il contribuente deve produrre prova del pagamento per ottenere la declaratoria di inefficacia dell'azione.
- Nei casi simili si valuta separatamente la questione dell'ammissibilità formale e quella della rilevanza sostanziale: anche se la forma è rispettata, la sopravvenuta estinzione del credito rende il processo privo di oggetto.
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