Cassazione Penale, Sentenza n. 39598/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari, sostenendo la nullità dell'interrogatorio di garanzia svoltosi il 04/01/2022 in assenza di uno dei due difensori di fiducia (Avv. Giovanni Bruno), impedito ad accedere alla Tenenza della Guardia di Finanza per mancanza di green pass, requisito non ancora obbligatorio alla data dell'interrogatorio. Il ricorrente deduceva violazioni di norme processuali inerenti alla necessaria partecipazione dei difensori e alla nullità dell'atto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'assenza del difensore impedito per carenza di green pass (non ancora esigibile) costituisse una nullità dell'interrogatorio di garanzia, ma tale nullità è di natura intermedia (inerente all'assistenza e rappresentanza, rilevante ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.) e non assoluta. In presenza dell'altro difensore (Avv. Tolentino) non risultò un'immediata, specifica eccezione di nullità durante l'interrogatorio; pertanto la nullità è stata considerata preclusa ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
La nullità relativa all'assistenza e rappresentanza dell'indagato è una nullità generale di tipo intermedio, rilevabile solo se tempestivamente dedotta; non è assoluta.
Preclusione delle nullità di tipo intermedio non eccepite immediatamente dalla parte presente; richiede deduzione tempestiva dell'eccezione per evitare la sanatoria.
Regole sulla sanatoria delle nullità e sugli effetti dell'omessa impugnazione; in combinato con art. 182 disciplina le conseguenze della mancata eccezione.
Riferimento alla disciplina sulla partecipazione da remoto; il Tribunale aveva richiamato la possibilità di collegamento remoto, ma la Corte ha ritenuto inapplicabile tale richiamo quando l'assenza è dovuta a impedimento illegittimo del difensore.
Norme procedurali richiamate dal ricorso in relazione all'esercizio dei rimedi e alla funzione delle formalità dell'atto; utilizzate nel quadro delle censure sul regolare svolgimento dell'interrogatorio.
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Consente l'esame del verbale dell'udienza quando la censura riguarda vizi di nullità; da qui la lettura del verbale dell'interrogatorio per verificare se fosse stata sollevata immediata eccezione.
Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan)
Decisione richiamata in tema di notifica a difensore d'ufficio e sostituzione; la Corte distingue il caso decidente da quello in esame, ritenendo non applicabili automaticamente i principi qui richiamati.
Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009 (Aprea)
Giurisprudenza consolidata secondo cui, nel caso di nomina di due difensori e mancato avviso a uno di essi, la nullità è di tipo intermedio e deve essere immediatamente eccepita dall'altro difensore presente, altrimenti è preclusa.
Altre pronunce citate
Sez. U n.2 del 26/03/1997 Procopio; Sez. U n.39414 del 30/10/2002 Arrivoli; Sez. 4 n.28455 del 14/07/2022 Abbondante; Sez. 6 n.17629 del 27/03/2008 Di Biasi; Sez. U n.42792 del 31/10/2001 Policastro
Giurisprudenza richiamata a supporto della distinzione tra nullità assolute e intermedie, e del principio secondo cui la mancata eccezione tempestiva da parte del difensore presente determina la preclusione delle relative censure.
Massime di principio
- Se uno dei difensori di fiducia è impedito da cause estranee alla sua volontà (es. impedimento illegittimo all'accesso) e l'interrogatorio si svolge comunque, si configura una nullità dell'interrogatorio di garanzia, ma di natura intermedia (art. 178, comma 1, lett. c)).
- La nullità intermedia deve essere eccepita immediatamente dall'altro difensore presente; in mancanza di immediata eccezione si produce la preclusione ai sensi dell'art. 182 c.p.p. e la nullità non può essere fatta valere successivamente.
- Il carattere non assoluto di tale nullità implica che la presenza di un difensore sia idonea a far proseguire l'atto salvo che costui sollevi subito la nullità; il singolo difensore assente non può far valere la nullità se l'altro non l'ha eccepita tempestivamente.
- L'eventuale requisito amministrativo (es. green pass) non può giustificare il diniego di assistenza legale se lo stesso non era esigibile alla data dell'atto: tale circostanza può integrare l'illegittimo impedimento del difensore.
- Quando si opta per modalità alternative di partecipazione (es. presenza in luogo indicato o collegamento remoto), il giudice deve garantire concretamente la possibilità scelta; tuttavia la mancata adesione deve essere eccepita subito per non precludere il rimedio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39468/2022 del 19/10/2022
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39469/2022 del 19/10/2022
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39471/2022 del 19/10/2022
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39472/2022 del 19/10/2022
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39473/2022 del 19/10/2022
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39474/2022 del 19/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →