Cassazione Penale, Ordinanza n. 01381/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il provvedimento impugnato è un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 10 giugno 2025 che ha revocato la misura alternativa della semilibertà già concessa al soggetto. Con il ricorso per cassazione si deduceva vizio di motivazione, sostenendo che la decisione di revoca fosse generica e manifestamente illogica perché basata su una sola violazione, ritenuta non di particolare gravità; si lamentava inoltre che il giudice di sorveglianza non avesse valutato in modo effettivo il comportamento complessivamente tenuto durante l'esecuzione della misura.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, osservando che il Tribunale di sorveglianza aveva fatto riferimento alla condotta complessivamente e reiteratamente tenuta la sera del 14 maggio 2025 e aveva dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della revoca della semilibertà. Tale valutazione è stata ritenuta coerente e logica e, quindi, non sindacabile in cassazione mediante una lettura alternativa dei fatti. Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione del giudice di merito una diversa lettura del fatto, quando la decisione impugnata presenti una valutazione coerente e logica delle condotte poste a base del provvedimento.
- La revoca della semilibertà può essere sorretta dalla valutazione complessiva e reiterata della condotta del beneficiario, senza che sia necessario isolare la singola violazione o valorizzare solo la sua gravità astratta.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a sollecitare una rivalutazione del merito, anziché denunciare un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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