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Sentenza

Sentenza n. 1362/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di inibizione dall’elenco dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità e di revoca dell’autorizzazione all’accesso al servizio telematico Entratel

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato il provvedimento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva disposto sia l’inibizione dall’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, sia la revoca dell’abilitazione al servizio Entratel. L’Amministrazione aveva ritenuto sopravvenuto il difetto dei requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità previsti dall’art. 8, comma 1, del D.M. n. 164/1999, valorizzando la pendenza di un procedimento penale e la commissione di violazioni gravi e ripetute in materia contributiva e tributaria, con debiti erariali pari a euro 23.969,15, in buona parte riferiti a omessi versamenti IVA. Era stata inoltre contestata la mancata comunicazione della variazione dei requisiti ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.M. n. 164/1999. Il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 8, 21 e 25 del D.M. n. 164/1999, dell’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 322/1998 e dei principi di legalità e tassatività delle sanzioni, sostenendo che la revoca dell’abilitazione Entratel fosse disciplinata esclusivamente dall’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 322/1998 e che i relativi presupposti non fossero stati accertati. Con il secondo motivo sono state contestate la sussistenza e la fase del procedimento penale, non ritenuto ancora nella fase di giudizio. Con il terzo motivo sono stati contestati la gravità, la ripetitività e l’attualità delle violazioni tributarie, anche in ragione dell’importo complessivo, del volume d’affari, della vetustà delle contestazioni, della rottamazione o rateizzazione delle cartelle e della natura di alcuni controlli. Con il quarto motivo è stata negata la violazione dell’obbligo di comunicazione dei requisiti e sono state censurate l’assenza di una sanzione decadenziale automatica, la carenza di istruttoria, il travisamento, il difetto di motivazione, lo sviamento, l’irragionevolezza, l’abnormità e la sproporzione. Con il quinto motivo è stata contestata la notificazione del provvedimento mediante raccomandata anziché PEC, dopo che la comunicazione di avvio era stata effettuata via PEC.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. Il TAR ha annullato il provvedimento nella sola parte concernente la revoca dell’abilitazione al servizio Entratel. Ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, richiamando la giurisprudenza secondo cui le cause di legittima revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica sono esclusivamente quelle previste dall’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 322/1998. Gli artt. 8, 21 e 25 del D.M. n. 164/1999 disciplinano l’abilitazione al rilascio del visto di conformità e, quanto all’art. 25, hanno natura meramente procedimentale: la trasmissione della documentazione all’ufficio competente non determina alcun automatismo revocatorio e non consente di ampliare, per via interpretativa o analogica, le ipotesi sanzionatorie previste dalla legge. Il TAR ha distinto l’abilitazione al visto di conformità dall’autorizzazione all’accesso a Entratel, rilevando che non esiste una corrispondenza biunivoca tra i due titoli e che la revoca dell’una non comporta necessariamente la revoca dell’altra. Sono state invece respinte le censure relative all’inibizione dal rilascio del visto di conformità. In particolare, il debito erariale complessivo, maturato in un arco temporale superiore a venti anni e comprendente violazioni connesse in misura preponderante a omessi versamenti IVA, è stato ritenuto idoneo a integrare il requisito ostativo dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.M. n. 164/1999. L’importo riferito ai carichi IVA era pari a euro 14.422,72 e il debito residuo risultava comunque significativo; la rottamazione e la rateizzazione non eliminavano il disvalore delle violazioni né ripristinavano il rapporto fiduciario con l’Amministrazione finanziaria. Il TAR ha inoltre ritenuto fondata la contestazione relativa alla mancata comunicazione delle variazioni dei requisiti entro trenta giorni, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.M. n. 164/1999, osservando comunque che l’inibizione al visto trovava autonomo fondamento nel difetto del requisito tributario previsto dall’art. 8, comma 1, lett. c). È stata respinta anche la censura sulla notificazione, poiché l’invio del provvedimento mediante raccomandata andata a buon fine non ne determina l’illegittimità, anche se l’avvio del procedimento era stato comunicato via PEC. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998

    Individua in via esclusiva le ipotesi legittimanti la revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite Entratel; tali ipotesi non possono essere ampliate mediante analogia o interpretazione estensiva di norme sanzionatorie.

  • art. 8, comma 1, lett. b) e c), D.M. n. 164/1999

    non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria

    Il difetto dei requisiti soggettivi, in particolare la commissione di violazioni gravi e ripetute in materia tributaria, legittima l’inibizione dall’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità.

  • art. 21, commi 2 e 3, D.M. n. 164/1999

    eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui ai commi 1 e 2, sono comunicati all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data in cui si verificano

    Il professionista deve comunicare entro trenta giorni le variazioni relative ai requisiti soggettivi dichiarati per l’esercizio della facoltà di rilascio del visto di conformità.

  • art. 25, comma 3, D.M. n. 164/1999

    Ha natura procedimentale: consente all’ufficio di trasmettere la documentazione all’organo competente, il quale deve autonomamente verificare la ricorrenza di una delle ipotesi di revoca previste dall’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 322/1998; non introduce un automatismo revocatorio.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. n. 241/1997

    i soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l’asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte

    Collega funzionalmente le attività di trasmissione telematica e di rilascio del visto, ma non stabilisce che i relativi titoli abilitativi siano sottoposti alla medesima disciplina di revoca.

  • art. 1 l. n. 689/1981

    È richiamato in relazione ai principi di legalità e tassatività delle sanzioni amministrative, che impediscono l’applicazione analogica o estensiva delle ipotesi sanzionatorie.

Massime di principio

  • Le cause di revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite Entratel sono esclusivamente quelle previste dalla specifica disposizione normativa che attribuisce il relativo potere; non possono essere ampliate mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva di disposizioni sanzionatorie dettate per un diverso titolo abilitativo.
  • L’abilitazione al rilascio del visto di conformità e l’autorizzazione all’accesso al servizio Entratel sono titoli distinti, anche se funzionalmente collegati: la revoca o l’inibizione dell’uno non comporta automaticamente la revoca dell’altro, in assenza di una specifica base normativa.
  • Una disposizione che consente all’ufficio di trasmettere la documentazione all’organo competente alla revoca ha natura procedimentale e non determina, di per sé, l’automatica revoca del titolo; l’organo competente deve verificare autonomamente la sussistenza dei presupposti normativi della revoca.
  • Ai fini dell’inibizione dal rilascio del visto di conformità, debiti tributari significativi, maturati attraverso violazioni reiterate e comprendenti in misura preponderante omessi versamenti IVA, possono integrare il requisito ostativo costituito dalle violazioni gravi e ripetute in materia contributiva e tributaria.
  • La definizione agevolata o la rateizzazione dei debiti tributari non eliminano necessariamente il disvalore delle violazioni pregresse né ripristinano automaticamente il rapporto fiduciario richiesto per l’esercizio di attività professionali abilitate dall’amministrazione finanziaria.

Come è indicizzato

MaterieInvalidità del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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