Cassazione Civile, Ordinanza n. 11682/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un’esecuzione mobiliare promossa per il recupero di un credito tributario mediante pignoramento di un autoveicolo. La debitrice propose opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., deducendo di non aver mai ricevuto la notifica del pignoramento né degli atti prodromici. Il Tribunale accolse l’opposizione ritenendo nulle la notifica del pignoramento e della cartella perché eseguite tramite file in formato "pdf" anziché "p7m". L’agente della riscossione propose appello e la Corte d’appello accolse il gravame, rigettando l’opposizione. Nel ricorso per cassazione la debitrice dedusse, con il primo motivo, violazione degli artt. 617, 618 e 339, comma 1, c.p.c., sostenendo che l’appello dell’Agenzia fosse inammissibile perché la sentenza di primo grado, avendo deciso su opposizione formale ex art. 617 c.p.c., non era appellabile ma solo ricorribile per cassazione; gli altri sei motivi erano subordinati e quindi dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale capo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sono state poste a carico dell’Agenzia le spese del giudizio d’appello e del giudizio di legittimità. La Corte ha rilevato che la domanda accolta in primo grado riguardava profili attinenti al quomodo dell’esecuzione e quindi integra opposizione agli atti esecutivi; per tali decisioni, quando il tribunale si pronunci in primo grado, l’impugnazione corretta non è l’appello ma il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 618, ultimo comma, c.p.c. Poiché il tribunale non aveva specificamente qualificato l’opposizione, non operava il principio dell’apparenza.
Norme richiamate
La controversia relativa alla regolarità delle notifiche del pignoramento e della cartella attiene al quomodo dell’esecuzione forzata e integra opposizione agli atti esecutivi.
La sentenza resa su opposizione agli atti esecutivi è sottratta all’appello e deve essere impugnata con ricorso per cassazione; il giudice d’appello deve rilevare d’ufficio l’inammissibilità del gravame proposto contro una decisione non appellabile.
È richiamato in relazione alla denunciata inammissibilità dell’appello avverso una sentenza non appellabile.
Massime di principio
- Le contestazioni che investono le modalità di notificazione degli atti esecutivi e, più in generale, il quomodo dell’esecuzione forzata rientrano nell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
- La sentenza che definisce un’opposizione agli atti esecutivi in primo grado non è appellabile; l’unico rimedio ordinario è il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 618, ultimo comma, c.p.c.
- L’eventuale errore del giudice di primo grado nella qualificazione dell’opposizione non consente di applicare automaticamente il principio dell’apparenza se tale qualificazione non sia stata specificamente enunciata; il giudice successivo deve verificare d’ufficio la reale natura della decisione ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione.
- Quando il giudice di legittimità può decidere la causa nel merito senza ulteriori accertamenti, può dichiarare direttamente l’inammissibilità dell’impugnazione erroneamente proposta e regolare le spese dei gradi conseguenti.
Come è indicizzato
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