Cassazione Penale, Sentenza n. 16391/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto che dichiarava la persistenza della pericolosità sociale, denunciando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., e lamentando mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Ha sostenuto che non esistono elementi che dimostrino l'operatività del clan Orefice dopo i provvedimenti giudiziari successivi, che il ricorrente, scarcerato dopo sedici anni, non ha tenuto comportamenti che dimostrino adesione al gruppo, che non risultano elementi che provino la guida del sodalizio anche da detenuto, e che il suo ritorno a Pollena Trocchia è spiegabile con ragioni socio-economiche e non riconducibile a persistenza di pericolosità; in sintesi ha contestato l'attualità della pericolosità e la logica della motivazione del provvedimento
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il motivo proposto fosse, in sostanza, un attacco alla motivazione del giudice di merito e che, nelle misure di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge e non per vizi di illogicità o contraddittorietà della motivazione, salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. La Corte ha rilevato che il decreto impugnato fornisce motivazione congrua, diffusa ed esaustiva circa l'operatività del clan, il ruolo apicale del ricorrente (anche in relazione a un'organizzazione parallela di narcotraffico), e l'attualità della pericolosità basata su assenza di revisione critica e sul ritorno nel territorio controllato dall'organizzazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento, a titolo equitativo, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
La Corte ricorda che il ricorso per cassazione in materia penale è consentito per gli specifici vizî elencati; tuttavia, in materia di prevenzione la censura di illogicità o contraddittorietà della motivazione è in larga parte non deducibile salvo che la motivazione sia del tutto carente o meramente apparente
Richiamato dal ricorrente in relazione alla doglianza sulla motivazione; la Corte interpreta che l'eventuale richiamo a norme procedurali non trasforma un'argomentazione di fatto (attacco alla motivazione) in una censura di diritto ammissibile in cassazione nelle misure di prevenzione
Richiama la procedura applicata al ricorso (il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 611); non incide sul merito ma inquadra il rito della impugnazione in materia di misure di prevenzione
Norma richiamata per disporre le conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese e possibilità di irrogare una somma alla Cassa delle ammende quando sono ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 321/2004 e n. 106/2015) e pronunce di legittimità richiamate
La Corte di Cassazione si richiama a consolidato orientamento, anche costituzionale, secondo cui nel procedimento di prevenzione le doglianze sulla motivazione sono ammissibili in cassazione solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente; i vizi di logica o contraddittorietà non sono normalmente deducibili
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è limitato: non è ammessa la semplice impugnazione della motivazione di merito se questa non è del tutto carente o meramente apparente
- Per contestare con successo una misura di prevenzione in Cassazione occorre individuare una chiara violazione di legge o dimostrare che la motivazione sia priva dei requisiti minimi (coerenza, completezza, logicità) o totalmente incomprensibile
- Argomentazioni basate su valutazioni di fatto (es. esistenza/operatività del clan, ruolo effettivo del ricorrente, attualità della pericolosità) sono difficilmente sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate dal giudice di merito
- Il ritorno in un territorio storicamente controllato dall'organizzazione, l'assenza di una revisione critica del passato criminale e la mancanza di segni concreti di dissociazione possono essere ritenuti elementi idonei a dimostrare l'attualità della pericolosità
- Chi intende sfidare efficacemente una misura di prevenzione deve produrre elementi concreti e nuovi che mettano in evidenza la sopravvenuta cessazione del pericolo o una motivazione del giudice manifestamente inidonea a spiegare la decisione
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese processuali e, se vi sono profili di colpa nella presentazione del ricorso, l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende
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