Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29643/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Sono stati prospettati due motivi: (1) vizio di motivazione per carenza della prova della riconducibilità degli illeciti al periodo in cui il ricorrente era amministratore della società fallita (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale); (2) censura per il diniego della sospensione condizionale della pena, motivato dal giudice di merito sulla base di una pregressa condanna con pena sospesa che aveva comportato, per effetto di ragguaglio/sostituzione, una pena pecuniaria/ragguagliata, ritenuta ostativa alla concessione della seconda sospensione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e manifestamente infondato, confermando la ricostruzione dei fatti e la responsabilità penale per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (affermazione di responsabilità complessivamente mantenuta; il giudice di merito aveva già rimodulato la pena principale a 2 anni di reclusione). Sul secondo motivo la Corte ha invece accolto il ricorso: ha stabilito che la precedente condanna alla pena pecuniaria (anche se frutto di sostituzione dell'arresto con ammenda) non è di per sé ostativa alla concessione di una seconda sospensione condizionale; pertanto ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della sospensione condizionale e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio su quel punto. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • R.D. n. 267/1942 (fallimentare), artt. 223, 216, 219

    art. 223 comma 1; art. 216 primo comma nn. 1 e 2; art. 219 comma 2 n. 1

    Norme penali che hanno regolato la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestata all'imputato; la Corte ha dato per acquisita la riconducibilità dei fatti al periodo di amministrazione consistente nella distrazione di beni e nell'asportazione della documentazione contabile

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 57

    La pena pecuniaria si considera sempre tale, anche se sostitutiva della pena detentiva

    La Corte ha ritenuto che la norma imponga di considerare la pena pecuniaria come tale anche quando è stata inflitta in sostituzione di pena detentiva, sicché una precedente condanna alla sola pena pecuniaria non costituisce automaticamente un precedente ostativo alla concessione della sospensione condizionale della pena

  • Codice penale, art. 163

    Ai fini della sospensione condizionale della pena, la valutazione del limite (due anni) deve tener conto, in linea di principio, della sola pena detentiva; la modifica introdotta dalla L. n. 145/2004 ha rafforzato questa lettura

  • Codice penale, art. 164

    Regolamenta gli effetti del cumulo di precedenti condanne sulla possibilità di concedere la sospensione condizionale; la Corte interpreta il rinvio di cui all'ultimo comma in armonia con l'art. 163, facendo riferimento solo alla pena detentiva ai fini del limite dei due anni

  • Codice penale, art. 135

    Norma sul ragguaglio della pena pecuniaria a pena detentiva; la Corte rileva che, ai fini della sospensione condizionale, il ragguaglio della pecuniaria non deve automaticamente incidere sul computo del limite dei due anni

  • Codice penale, art. 165

    Prevede obblighi riparativi cui il giudice può subordinare la sospensione; la Corte richiama che la legge favorisce l'accesso alla sospensione per finalità rieducative, anche mediante tali misure

  • Costituzione, art. 27

    La Corte richiama la funzione rieducativa della pena quale criterio interpretativo: la sospensione condizionale va valorizzata nella prospettiva della rieducazione personale, con prevalente riferimento alla pena detentiva

Massime di principio

  • La condanna alla sola pena pecuniaria, anche se derivante dalla sostituzione di una pena detentiva, non è automaticamente ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena in una successiva condanna.
  • Ai fini del computo del limite dei due anni previsto per la sospensione condizionale, si deve tenere conto prevalentemente della sola pena detentiva: il ragguaglio della pena pecuniaria non deve di regola precludere il beneficio senza una motivazione prognostica specifica.
  • Il giudice che neghi la sospensione condizionale in presenza di una precedente pena pecuniaria deve motivare con riferimento all'art. 164 comma 1 (valutazione prognostica) e alle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen.; il semplice cumulo formale di pene non basta se la precedente è stata solo pecuniaria.
  • L'interpretazione delle norme deve essere conforme alla funzione rieducativa della pena (art. 27 Cost.): la sospensione condizionale va favorita per chi può trarne un percorso di reinserimento, salvo comprovata valutazione negativa sulla futura condotta.
  • In casi analoghi, se la decisione di merito nega la sospensione sulla base del ragguaglio di una ammenda/pena pecuniaria, la Cassazione può annullare limitatamente a quella decisione e rinviare per nuovo esame in cui il giudice di merito dovrà effettuare una motivazione prognostica puntuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.