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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11588/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Firenze, della condanna per omesso versamento IVA relativa all'anno 2014 per euro 468.250,00. Due censure principali: (1) errato calcolo del debito IVA per non aver adeguatamente considerato le note di credito emesse da Ford Italia (che avrebbero ridotto il credito d'imposta e fatto rientrare il debito sotto la soglia di punibilità prevista dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000); (2) mancata considerazione dello stato di crisi e dell'assoluta impossibilità di adempiere, dovuta allo scioglimento del contratto di concessione Ford e alle scelte imprenditoriali (pagamento retribuzioni, accordi di ristrutturazione), idonee ad escludere la responsabilità penale

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non sufficientemente specifico e manifestamente infondato perché il ricorrente non ha prodotto un calcolo alternativo documentato che dimostri l'erroneità del debito così come ricostruito in base alla dichiarazione. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché la difesa non ha provato l'imprevedibilità e l'irrimediabilità della crisi né che siano state esperite tutte le misure idonee a reperire le risorse per il pagamento dell'IVA; la scelta di dare priorità al pagamento delle retribuzioni è stata considerata moralmente apprezzabile ma non esimente penalmente. Di conseguenza il provvedimento impugnato è stato confermato nella sostanza e il ricorso è stato condannato alle spese con versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000

    La norma fissa la soglia di rilevanza penale per l'omesso versamento dell'IVA; la Corte l'ha applicata per verificare se l'importo contestato superi la soglia di punibilità. Il ricorrente deve dimostrare con conteggi documentati che l'ammontare reale sia al di sotto della soglia

  • art. 165-bis norme att. cod. proc. pen. (d.lgs. 6/2/2018, n.11, art.7)

    art. 165-bis norme att. cod. proc. pen.

    Introduce il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare puntualmente gli atti che si assumono travisati e allegare i documenti necessari; la mancata allegazione di un conteggio alternativo documentato rende il motivo inammissibile o infondato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispone le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità (spese del procedimento e pagamento alla Cassa delle ammende); la Corte lo ha applicato per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000,00

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Sent. Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per valutare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per considerare il ricorso proposto senza colpa rispetto alla determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • In Cassazione il ricorrente deve osservare il principio di autosufficienza: ogni critica al calcolo dell'imposta va sostenuta con un conteggio alternativo e documentato; mere affermazioni generiche sono inammissibili o inefficaci
  • Le note di credito o rettifiche contabili possono influire sul calcolo dell'IVA, ma la loro incidenza va provata con documentazione precisa e collegata alla dichiarazione fiscale; non è sufficiente contestare la metodologia senza numeri comprovanti
  • Lo stato di crisi dell'impresa o la necessità di pagare i dipendenti non escludono automaticamente la responsabilità penale per omesso versamento di imposte: è richiesta la prova dell'assoluta e inevitabile impossibilità di reperire le risorse e dell'aver esperito tutte le misure ragionevoli per ottenerle
  • La scelta imprenditoriale di anteporre il pagamento delle retribuzioni alle imposte può essere valutata come fatto attenuante sul piano morale o per le circostanze del caso, ma non configura di per sé causa di esclusione del dolo o dell'illiceità penale
  • Eventi prevedibili o ricollegabili a inadempimenti pregressi (es. risoluzione del contratto per debiti verso il fornitore) difficilmente sono qualificabili come cause imprevedibili e ingovernabili che giustifichino l'esclusione della responsabilità penale
  • In giudizio è essenziale documentare le concrete azioni poste in essere per reperire liquidità (es. offerte di beni personali, richieste di finanziamento, istanze concorsuali effettive): indicazioni generiche su intenzioni o iniziative non attuate risultano insufficienti

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