Sentenza n. 4372/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 1227/2024 del 26 novembre 2024, emessa dal Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito in materia di carta elettronica del personale docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato civile relativo all’attribuzione della carta elettronica del personale docente per quattro annualità scolastiche
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, n. 1227/2024, concernente la carta elettronica del personale docente, quantificando la pretesa in euro 2.000,00 oltre interessi legali, corrispondenti a quattro annualità scolastiche. Dopo la proposizione del ricorso, la difesa della ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sostenendo che l’amministrazione avesse dato esecuzione alla sentenza. Tuttavia, non è stato prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare che la carta docente fosse stata effettivamente attribuita per l’intero importo richiesto e che la pretesa fosse quindi integralmente soddisfatta.
La decisione
Il TAR ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché mancava la prova della piena soddisfazione della pretesa, richiesta dall’art. 34, ultimo comma, c.p.a. Dall’istanza della ricorrente il Collegio ha tuttavia desunto la volontà implicita di non proseguire il giudizio e la sopravvenuta carenza di interesse alla sua definizione. Il ricorso per ottemperanza è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell’evoluzione della vicenda processuale; il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato.
La cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione della pretesa azionata; in mancanza di prova dell’integrale soddisfacimento non può essere pronunciata.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere nel processo amministrativo richiede la prova della piena e integrale soddisfazione della pretesa azionata; la mera allegazione dell’avvenuta esecuzione del provvedimento o del giudicato non è sufficiente.
- Quando la parte ricorrente chiede la cessazione della materia del contendere ma non dimostra l’integrale soddisfacimento della propria pretesa, tale istanza può essere interpretata come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente declaratoria di improcedibilità.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta dalla volontà processuale della parte di non proseguire il giudizio, anche quando non ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
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