Cassazione Penale, Sentenza n. 41581/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame della misura cautelare in carcere perché la prima trasmissione era avvenuta ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato nel provvedimento della DGSIA. Il ricorrente contestava l'inammissibilità deducendo che: a) la prima trasmissione (13/7/2025) era stata inviata a pec sez1penale.tribunale.laquila@gistiziacert.it; b) il giorno successivo (14/7/2025), dopo comunicazione della cancelleria che segnalava l'indirizzo corretto (depositoattipenali.tribunale.laquila@giustiziacert.it), il ricorrente inviava tempestivamente la stessa istanza al corretto indirizzo, entro il termine previsto per il riesame. Si sosteneva quindi che l'errore era stato superato con la seconda trasmissione e che, comunque, la PEC iniziale era riconducibile all'ufficio giudiziario interessato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Pur lasciando aperta la questione sulla correttezza del primo invio (questione da rimandare alle Sezioni Unite), la Corte ha ritenuto decisivo il fatto che la medesima istanza era stata trasmessa tempestivamente al corretto indirizzo PEC. Di conseguenza il Tribunale avrebbe dovuto esaminare nel merito la richiesta di riesame e non limitarsi a dichiararne l'inammissibilità, profilo ormai superato dalla seconda trasmissione. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti per l'ulteriore corso al Tribunale del riesame di L'Aquila; ha inoltre disposto gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Decisione resa l'11 novembre 2025.
Norme richiamate
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Rinvio agli adempimenti di cancelleria previsti per la prosecuzione del procedimento dopo l'intervento della Corte; utilizzato in relazione agli obblighi formali successivi alla decisione di annullamento
Massime di principio
- La trasmissione tempestiva, al corretto indirizzo PEC, della stessa istanza che era stata inviata in precedenza ad un indirizzo diverso può sanare l'eventuale vizio di inammissibilità originario: il giudice di merito deve allora esaminare l'istanza nel merito se il difetto è stato effettivamente superato entro il termine utile
- Un primo invio ad un indirizzo PEC diverso non comporta automaticamente e in ogni caso l'inammissibilità definitiva del ricorso se l'errore viene corretto rapidamente e risulta chiaro che l'ufficio destinatario ha comunque ricevuto comunicazioni riconducibili all'istanza
- La valutazione sulla correttezza dell'indirizzo PEC iniziale può essere questione complessa e, se ricorre contrasto giurisprudenziale, può richiedere l'intervento delle Sezioni Unite; tuttavia, la presenza di una successiva regolarizzazione tempestiva prevale sull'accertamento formale dell'errore quando incide sulla ricevibilità dell'atto
- È fondamentale conservare e produrre le ricevute di trasmissione PEC e le comunicazioni di cancelleria: tali documenti provano i tempi e i destinatari delle trasmissioni e sono decisivi per dimostrare la sanatoria di eventuali errori formali
- Il giudice deve preferire l'esame di merito quando i vizi formali risultano eliminati e la decisione sull'ammissibilità sarebbe meramente teorica; ciò evita decisioni sostanzialmente pregiudizievoli basate su formalismi riparabili
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