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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04323/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 7 ottobre 2025 il Tribunale di Fermo applicava all'imputato la pena concordata ex art. 444 c.p.p. per più reati contestati ai capi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 della rubrica; veniva invece pronunciato proscioglimento per il capo 4 per remissione di querela. L'imputato proponeva ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che il giudice avesse omesso di verificare la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Non venivano dedotti profili relativi alla volontà negoziale, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto o alla legalità della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione soltanto per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura proposta, concernente la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non rientra in tali ipotesi. Conseguentemente la Corte ha dichiarato l'inammissibilità senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.

    richiamato come base dell'accordo di patteggiamento recepito nella sentenza di merito.

  • art. 129 c.p.p.

    mancata verifica della sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen.

    la relativa doglianza non è deducibile con ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento al di fuori dei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza”

    stabilisce un catalogo tassativo di motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; ogni censura diversa è inammissibile.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    si è proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L’inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.

    la Corte può definire il ricorso in rito senza contraddittorio formale quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 444 c.p.p.

    aplicava a Ilyes Hamidi la pena concordata fra le parti

    individua il rito del patteggiamento come oggetto della decisione impugnata.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le doglianze estranee a tale catalogo sono inammissibili.
  • La mancata verifica, da parte del giudice del patteggiamento, delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non costituisce, di per sé, motivo autonomo di ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p., se non ricondotta a uno dei motivi tipizzati dalla legge.
  • Quando il ricorso contro il patteggiamento è proposto per motivi non consentiti, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza formalità di procedura.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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