Cassazione Penale, Ordinanza n. 37966/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., con cui al ricorrente è stata applicata la pena di mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa per il tentativo di rapina e per una violazione della normativa sulle misure di prevenzione, con aumento per la continuazione rispetto a fatti già definiti con precedente sentenza irrevocabile. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe motivato sulle ragioni per cui non aveva ritenuto di prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., cioè per l'asserita evidenza di una causa di proscioglimento immediata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha ritenuto che la censura sulla mancata motivazione in ordine all'art. 129 c.p.p. non rientrasse tra i motivi tassativamente consentiti dall'art. 444, comma 2-bis, c.p.p. per impugnare la sentenza di patteggiamento. Ha quindi applicato la conseguenza ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti alla volontà delle parti, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura de plano quando l'impugnazione è proposta per motivi non consentiti.
La mancata verifica o motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento non è autonomamente deducibile con ricorso contro una sentenza di patteggiamento, se il motivo non rientra tra quelli ammessi.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
Richiamato in motivazione come norma che limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente indicate.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende consegue salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento è impugnabile per cassazione solo entro i limiti tassativi previsti dalla legge; ogni motivo estraneo a tali ipotesi rende il ricorso inammissibile.
- La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è di per sé ammissibile contro la sentenza di applicazione pena, se non veicolata attraverso uno dei motivi tipizzati per l'impugnazione.
- La Corte può rilevare d'ufficio eventuali profili ex art. 129 c.p.p. solo se il ricorso è già ammissibile per altri motivi consentiti.
- Quando il ricorso è inammissibile senza assenza di colpa, segue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
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