Cassazione Civile, Ordinanza n. 28171/2022 del 27/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2010, con cui venivano rettificati reddito d'impresa e imposte dirette e indirette (IRES, IRAP e IVA) per costi ritenuti indeducibili, in larga parte derivanti da fatture di acquisto di prodotti vitivinicoli (uva e mosto) qualificate come operazioni oggettivamente inesistenti; un analogo atto era stato notificato al socio unico per maggiori redditi da partecipazione. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti. In appello la CTR aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'Ufficio ritenendo inesistente la notificazione perché eseguita presso il precedente domicilio eletto, nonostante la comunicazione di variazione, e aveva anche affermato che l'Ufficio avrebbe dovuto proporre appello incidentale tardivo. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, da un lato, la violazione dell'art. 156 c.p.c. per avere la CTR qualificato come inesistente, e non nulla e sanabile, la notificazione dell'appello eseguita presso il precedente difensore; dall'altro, la violazione dell'art. 54 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 334 c.p.c. per aver escluso la possibilità di proporre appello in via principale e per non aver riconosciuto la disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva. I contribuenti resistevano e proponevano a loro volta una censura, riqualificata dalla Corte come ricorso incidentale, contro il capo sulle spese, lamentando motivazione apparente nella conferma della compensazione delle spese di primo grado.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata: ha affermato che la notificazione dell'appello presso il precedente difensore non era inesistente ma nulla e quindi sanabile, e che l'appello dell'Ufficio non poteva valere come impugnazione incidentale tardiva perché era stato proposto oltre il termine perentorio di cui all'art. 54, comma 2, d.lgs. 546/1992, successivo alla notificazione dell'appello principale dei contribuenti, con conseguente inammissibilità dell'appello stesso. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dei contribuenti, ritenendo che la censura sulla compensazione delle spese non integrasse un vizio di motivazione apparente, poiché la CTR aveva esplicitato la ratio decidendi richiamando la complessità della controversia e il non univoco orientamento giurisprudenziale. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza, con atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti incidentali.
Norme richiamate
La notificazione eseguita in modo irregolare non è inesistente se conserva gli elementi essenziali dell'atto notificatorio; il vizio è, in linea di principio, nullità sanabile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione di legge in sede di legittimità.
art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'appello incidentale nel processo tributario va proposto, a pena di inammissibilità, nelle forme previste e nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione dell'appello principale.
Richiamato per la disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva, che però deve coordinarsi con la disciplina speciale del processo tributario.
Individua il termine lungo di impugnazione entro il quale l'Ufficio aveva proposto il proprio appello principale, ma ciò non esclude che, essendo già stata notificata l'impugnazione avversaria, la successiva impugnazione dovesse seguire il regime incidentale.
La notificazione degli atti processuali va eseguita nel domicilio eletto; la variazione del domicilio, una volta comunicata, ha effetto per il processo e per i gradi successivi dopo il decorso del termine previsto.
La nullità della notificazione può essere sanata mediante rinnovazione dell'atto.
La Corte ritiene non censurabile, per motivazione apparente, la decisione di compensare le spese quando la ratio è chiaramente espressa in ragione della complessità della lite e del contrasto giurisprudenziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Accertato il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente incidentale.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- La notificazione di un atto processuale eseguita presso il precedente difensore o domicilio eletto, quando il mutamento sia noto o comunicato nel processo, integra di regola una nullità e non un'inesistenza della notificazione; la nullità è sanabile ex tunc mediante rinnovazione o costituzione della parte intimata.
- Nel processo tributario, una volta notificato l'appello principale di una parte, le impugnazioni successive contro la stessa sentenza devono essere proposte in via incidentale e nel termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 54, comma 2, d.lgs. 546/1992; decorso tale termine, l'impugnazione successiva è inammissibile.
- L'impugnazione incidentale tardiva presuppone che la parte, inizialmente preclusa dall'impugnare per decorso del termine, riacquisti interesse per effetto dell'impugnazione altrui; non si applica quando la parte abbia invece proposto una successiva impugnazione autonoma, ma tardiva rispetto alla notificazione dell'appello principale.
- Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo quando la sentenza sia priva di una reale ratio decidendi o renda impossibile ricostruire il percorso logico del giudice; non è configurabile se la decisione spiega, anche sinteticamente, le ragioni della compensazione delle spese.
- In materia di notificazioni processuali, il luogo dell'elezione di domicilio è decisivo ai fini della validità della notifica, ma l'errore sul destinatario o sul domicilio non trasforma automaticamente l'atto in inesistente, dovendo essere valutata la presenza degli elementi essenziali dell'attività notificatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28051/2022 del 27/09/2022
- ordinanza_civile · 27 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28052/2022 del 27/09/2022
- ordinanza_civile · 27 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28053/2022 del 27/09/2022
- ordinanza_civile · 27 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28054/2022 del 27/09/2022
- ordinanza_civile · 27 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28055/2022 del 27/09/2022
- ordinanza_civile · 27 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28056/2022 del 27/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →