Cassazione Penale, Ordinanza n. 21264/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'ammissione alla misura della semilibertà. Il tribunale di sorveglianza aveva respinto l'istanza ritenendo prematura la concessione del beneficio, sulla base di una limitata rivisitazione critica, della recente fruizione di permessi esterni di breve durata e delle caratteristiche dell'attività lavorativa prospettata presso una società che aveva alle dipendenze un soggetto detenuto per delitti di criminalità organizzata. Con l'unico motivo di ricorso veniva dedotto vizio di motivazione, censurando la valutazione compiuta dal tribunale e sostenendo un errore di fatto nella considerazione della presenza, tra i dipendenti della datrice di lavoro, di una persona attualmente detenuta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse meramente confutativo e controvalutativo, poiché diretto a sollecitare una diversa lettura del merito, ambito riservato alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza. Ha inoltre affermato che il provvedimento impugnato era immune da illogicità ed era conforme ai principi sulla valutazione discrezionale della meritevolezza del condannato e sulla gradualità nella concessione dei benefici penitenziari. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorso per cassazione non può essere fondato su censure meramente confutative o su una diversa rivalutazione del merito quando la motivazione del giudice di sorveglianza sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
Massime di principio
- La concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale del tribunale di sorveglianza, che deve verificare la meritevolezza del condannato e l'idoneità del beneficio a favorire il reinserimento sociale, senza vincoli automatici derivanti dalle relazioni degli organi di osservazione.
- Il giudice di sorveglianza può fondare il diniego su una prognosi sfavorevole circa la residua pericolosità del condannato, purché la decisione sia frutto di un ponderato bilanciamento degli elementi acquisiti e sia sorretta da motivazione non illogica.
- La gradualità nella concessione dei benefici penitenziari non costituisce regola assoluta e codificata, ma criterio razionale di apprezzamento delle esigenze rieducative e della progressione trattamentale.
- In cassazione non sono deducibili censure che si limitino a contrapporre una diversa valutazione del merito a quella compiuta dal giudice di sorveglianza, se il provvedimento impugnato resta nei limiti della logica e della legalità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa del ricorrente, va applicata la conseguenza economica prevista dall'art. 616 c.p.p., inclusa la somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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