Cassazione Penale, Ordinanza n. 04241/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla pena è rimasta ferma; la Cassazione ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte d'appello sulla quantificazione della diminuzione per attenuanti generiche, escludendo che vi fosse un obbligo di applicare la riduzione massima.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un vizio di motivazione sulla determinazione della pena, in particolare sulla misura della diminuzione concessa per le circostanze attenuanti generiche. Il ricorso lamentava, in sostanza, che la riduzione non fosse stata operata nella massima estensione. La Corte di cassazione rileva però che il motivo riproduceva pedissequamente censure già formulate in appello e già disattese, senza una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata. Viene inoltre evidenziato che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo, valorizzando i precedenti penali dell'imputata, anche specifici, e ricordando che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i parametri degli artt. 132 e 133 c.p.
Norme richiamate
La graduazione della pena deve essere effettuata dal giudice di merito nell'esercizio della sua discrezionalità, secondo i criteri legali di commisurazione.
La determinazione della pena base e delle variazioni per circostanze aggravanti o attenuanti va compiuta considerando gli elementi indicati dalla norma e motivando in relazione a quelli ritenuti decisivi.
Massime di principio
- La censura sulla quantificazione della pena è inammissibile quando si limita a riproporre in cassazione le stesse doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non esiste un obbligo per il giudice di applicare la diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche nella misura massima; la scelta della quantificazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da motivazione congrua e non illogica.
- L'onere motivazionale sulla commisurazione della pena è assolto quando il giudice richiami in modo sufficiente gli elementi ritenuti rilevanti, quali precedenti penali e altre circostanze del caso concreto.
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