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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25482/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo di ricorso per vizio motivazionale. La censura riguardava il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità in relazione al reato di rapina, come modificato dall'intervento della Corte costituzionale n. 86 del 2024, nonché il diniego di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo riproduceva doglianze già esaminate e respinte in appello, senza una reale analisi critica delle ragioni della decisione impugnata; in particolare, la sentenza di merito aveva motivato sia sulla corretta configurazione dell'aggravante della minaccia commessa con armi, sia sulle ragioni per escludere la lieve entità del fatto secondo i criteri fissati dalla Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Disposizione invocata dal ricorrente per contestare l'aggravante; la Corte rileva che la doglianza era già stata confutata dai giudici di merito.

  • art. 628 c.p.

    Richiamato dalla sentenza impugnata per affermare la corretta integrazione dell'aggravante della minaccia commessa con armi.

  • Corte costituzionale n. 86 del 2024

    Intervento correttivo richiamato ai fini della valutazione del fatto di lieve entità in materia di rapina.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già prospettate nei precedenti gradi di merito e già motivate con argomenti giuridicamente corretti, senza confrontarsi in modo critico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il riconoscimento del fatto di lieve entità in materia di rapina va valutato secondo i criteri elaborati dall'intervento correttivo della Corte costituzionale; la censura di legittimità non può ridursi a una mera richiesta di rivalutazione del merito se la decisione impugnata ha già spiegato le ragioni dell'esclusione.
  • L'aggravante della minaccia commessa con armi, quando specificamente motivata dal giudice di merito, non può essere utilmente contestata in cassazione con motivi generici o meramente reiterativi.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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