Cassazione Penale, Ordinanza n. 06491/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma, ma dal testo non emerge il reato specifico oggetto del processo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Brescia che lo riguardava. Con il primo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; con il secondo ha lamentato l'eccessività della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e priva di evidenti illogicità, con adeguato richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini sia del diniego delle attenuanti sia della determinazione del trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non presenti evidenti illogicità.
- Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a confutare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti; è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- La graduazione della pena, compresa la scelta della pena base e gli aumenti o le diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti di una motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
Come è indicizzato
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