Sentenza n. 207/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione IV-ter, 13 novembre 2023, n. 16931, resa tra le parti, non notificata e concernente il concorso per il reclutamento di n. 1.249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da assumere nei ruoli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la rivalutazione del quesito n. 1, la riassegnazione del punteggio e l'esclusione dalla graduatoria finale del concorso per 1.249 unità di personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e commissione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata, risultata inizialmente non idonea con 19,5 punti, contestava la correzione del quesito n. 1 della prova scritta, relativo all'art. 2 della direttiva 2006/42/CE. In una prima fase la Commissione aveva ritenuto corrette tutte le risposte, ammettendola nella graduatoria; successivamente, sulla base del parere della società incaricata dell'elaborazione dei quiz, aveva ritenuto corretta soltanto l'opzione relativa alle macchine per l'applicazione dei pesticidi, con conseguente nuova esclusione della candidata. In appello sono stati dedotti: violazione dell'art. 3 Cost. e del legittimo affidamento, per il contrasto con ventidue sentenze non appellate di altra sezione del TAR Lazio che avevano accolto ricorsi analoghi; errore di giudizio e violazione dei principi di ragionevolezza, logicità e congruità, per l'asserita ambiguità e non corretta formulazione del quesito; violazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza, celerità e par condicio delle procedure concorsuali, nonché dell'art. 1 del d.P.R. 487/1994, in relazione alla difficoltà interpretativa del quesito e ai ripetuti mutamenti dell'orientamento della Commissione. L'appellante aveva inoltre sostenuto che la prima valutazione della Commissione avesse ingenerato un affidamento meritevole di tutela.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendo corretta la sentenza del TAR. Il quesito doveva essere risolto sulla base del testo vigente della direttiva 2006/42/CE e della normativa nazionale di recepimento vigente al momento della prova. La direttiva 2009/127/CE, recepita dal d.lgs. 124/2012, aveva introdotto nell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 17/2010 la previsione secondo cui i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute per la protezione dell'ambiente si applicano unicamente alle macchine di cui al punto 2.3 dell'allegato I, ossia alle macchine per l'applicazione dei pesticidi. Pertanto, l'unica risposta corretta era la n. 3 e non potevano essere considerate corrette anche le altre opzioni, poiché ciò avrebbe violato la par condicio rispetto ai candidati che avevano indicato la risposta corretta. Il Collegio ha riconosciuto che i ripetuti mutamenti dell'Amministrazione avevano creato una situazione di incertezza e che il quesito presentava una non semplice soluzione, ma ha escluso che ciò rendesse prevalente l'affidamento della candidata sul superamento della prova. Le ventidue sentenze del TAR Lazio aventi diverso esito non erano vincolanti per il Collegio, non costituivano giudicato tra le parti e, in quanto res inter alios, non potevano fondare un diritto all'estensione del relativo giudicato; l'eventuale estensione rientrava nei poteri discrezionali dell'Amministrazione. Il Collegio ha inoltre rilevato possibili profili di inammissibilità dell'appello per mancata notificazione ai controinteressati e agli altri vincitori, ma ha ritenuto di non doverli esaminare, essendo l'appello infondato nel merito. Le spese del grado sono state compensate in ragione della particolare vicenda e della condotta processuale dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 2 direttiva 2006/42/CE
Il quesito concorsuale doveva essere risolto sulla base del testo vigente della direttiva, come modificato e recepito nell'ordinamento nazionale al momento dello svolgimento della prova.
direttiva 2009/127/CE
Ha modificato la direttiva 2006/42/CE introducendo la disciplina relativa ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute per la protezione dell'ambiente, applicabili unicamente alle macchine per l'applicazione dei pesticidi.
d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17
Costituisce il decreto di recepimento della direttiva 2006/42/CE nell'ordinamento italiano.
d.lgs. 12 gennaio 2012, n. 124
<requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute>: disposizioni obbligatorie relative alla progettazione e alla fabbricazione dei prodotti soggetti al presente decreto legislativo intese ad assicurare un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonché, qualora applicabile, dell'ambiente; i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono stabiliti nell'allegato I; i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell'ambiente si applicano unicamente alle macchine di cui al punto 2.3 di detto allegato
Ha aggiunto la lettera n-bis all'art. 2, comma 2, del d.lgs. 17/2010, chiarendo che i requisiti ambientali riguardano unicamente le macchine per l'applicazione dei pesticidi.
art. 1 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
È richiamato in relazione ai principi di imparzialità, economicità e celerità delle prove concorsuali; il Collegio non ha tuttavia ravvisato una violazione idonea a invalidare la correzione del quesito.
art. 3 Costituzione
È stato invocato dall'appellante in relazione alla disparità derivante dal contrasto con altre decisioni del TAR, ma il motivo è stato respinto poiché tali decisioni non erano vincolanti tra le parti.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione al deposito della memoria dell'appellante; non costituisce norma decisiva per la soluzione della controversia.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale, la correttezza di un quesito normativo deve essere valutata sulla base della disciplina vigente alla data della prova, considerando anche le modifiche normative già recepite nell'ordinamento nazionale, e non soltanto sulla base del testo originario dell'atto normativo richiamato.
- Quando un quesito a risposta multipla richiede l'individuazione della disciplina vigente e una sola opzione corrisponde esattamente alla normativa applicabile, la Commissione non può considerare corrette più risposte senza violare la par condicio dei candidati che hanno indicato l'unica risposta conforme.
- Il mutamento dell'orientamento della Commissione durante la procedura concorsuale, pur potendo creare incertezza e incidere sull'affidamento dei candidati, non determina automaticamente l'illegittimità della valutazione finale se questa risulta conforme alla normativa vigente e obiettivamente corretta.
- Le sentenze pronunciate in altri giudizi tra soggetti diversi, anche se definitive e aventi ad oggetto il medesimo atto amministrativo, non producono giudicato tra le parti estranee a quei giudizi, non costituiscono precedenti vincolanti per altro collegio e non attribuiscono al privato un diritto all'estensione del giudicato inter alios.
- L'eventuale estensione degli effetti di un giudicato amministrativo a soggetti estranei al processo rientra nei poteri discrezionali dell'Amministrazione e non può essere ordinata dal giudice in assenza dei presupposti processuali e sostanziali per la tutela richiesta.
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