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Ordinanza

Ordinanza n. 1224/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 16153/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202602093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 16153/2025, che aveva respinto il ricorso di primo grado, nonché gli atti amministrativi impugnati in primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa appellante)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 16153/2025 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia esecutiva e degli atti impugnati. Il testo non specifica il contenuto degli atti amministrativi contestati né i singoli motivi d'appello. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che tali motivi meritassero un adeguato approfondimento nella sede di cognizione piena. Ha inoltre rilevato che l'immediata restituzione delle somme oggetto degli atti impugnati avrebbe potuto determinare per l'appellante una situazione di tensione di liquidità.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecutività sia della sentenza del TAR Lazio n. 16153/2025 sia degli atti impugnati in primo grado. La sospensione è stata disposta perché i motivi d'appello richiedono un approfondimento nel giudizio di merito e perché l'immediata restituzione delle somme avrebbe potuto arrecare all'appellante un pregiudizio finanziario qualificato come tensione di liquidità. La discussione di merito è stata fissata per l'8 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare in appello; il giudice ne ha fatto applicazione accogliendo l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza e degli atti impugnati.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza e degli atti impugnati può essere concessa quando i motivi d'appello richiedano un adeguato approfondimento nella sede di cognizione piena e l'immediata esecuzione possa arrecare all'appellante un pregiudizio finanziario concreto, quale una situazione di tensione di liquidità.
  • La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta in ragione della particolarità della vicenda.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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