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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20924/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, rilevando che l'inammissibilità deriva dalla proposizione del rimedio da parte di soggetto non legittimato e che la somma è commisurata al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte di cassazione, Sezione penale, aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di rimessione del processo. La Corte ha esaminato il ricorso soltanto per rilevarne l'inammissibilità, perché proposto da soggetto non legittimato: il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p., dopo la riforma del 2017, non può essere proposto personalmente dal condannato, ma deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Inoltre, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il ricorso straordinario non è proponibile dall'imputato contro l'ordinanza che dichiari inammissibile un'istanza di rimessione del processo, essendo legittimati solo il procuratore generale e il condannato nei limiti dell'art. 625-bis c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il ricorso straordinario per errore di fatto è rimedio a legittimazione tipizzata; non può essere proposto personalmente dal condannato e richiede il rispetto dei requisiti di sottoscrizione e difesa tecnica previsti dalla disciplina processuale.

  • art. 571 c.p.p.

    La modifica legislativa richiamata dalla Corte concorre a imporre, per il ricorso straordinario, la sottoscrizione da parte di difensore munito di procura speciale.

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso straordinario deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 45 c.p.p.

    L'istanza di rimessione del processo è il provvedimento la cui inammissibilità, dichiarata dalla Cassazione, non può essere utilmente aggredita con ricorso straordinario proposto dall'imputato in difetto di legittimazione.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è soggetto a rigidi requisiti di legittimazione e di forma: la sua proposizione personale da parte del condannato è inammissibile, essendo necessaria la sottoscrizione di un difensore cassazionista munito di procura speciale.
  • L'inammissibilità di un'istanza di rimessione del processo dichiarata dalla Corte di cassazione non è, di per sé, suscettibile di ricorso straordinario da parte dell'imputato quando difetti la legittimazione prevista dalla legge.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da un vizio originario di legittimazione del proponente, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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