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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08360/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari deducendo un unico motivo: sostiene il difetto di querela e il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è generico, perché ripropone argomenti già esaminati e ritenuti infondati nel giudizio di merito, ed è comunque manifestamente infondato. In fatto, la decisione di merito aveva accertato che l'immobile occupato abusivamente era di proprietà dell'ARCA Casa, sulla base delle dichiarazioni di un maresciallo; inoltre aveva evidenziato che l'imputata aveva dichiarato di aver sempre vissuto in quell'abitazione e di averne richiesto l'assegnazione, poi rigettata. Da ciò la Corte trae che non ricorrevano i presupposti dello stato di necessità, mancando un pericolo attuale e transitorio e trattandosi piuttosto del tentativo di reperire un alloggio stabile.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto il motivo non specifico e manifestamente infondato, richiamando il principio per cui lo stato di necessità può scriminare l'occupazione abusiva di un immobile solo se sussiste un pericolo grave e attuale per la persona, assolutamente inevitabile e transitorio, non quando sia invocato per soddisfare in modo definitivo un'esigenza abitativa.

Norme richiamate

  • art. 54 c.p.

    Lo stato di necessità può scriminare l'occupazione abusiva solo se il pericolo è attuale, grave per la persona, inevitabile e transitorio; non è invocabile per reperire stabilmente un alloggio.

  • art. 2 Cost.

    La compromissione del diritto di abitazione o di altri diritti fondamentali della persona può integrare il danno grave alla persona rilevante ai fini dello stato di necessità.

Massime di principio

  • L'occupazione abusiva di un immobile può essere scriminata dallo stato di necessità solo se la condotta è assolutamente necessaria per fronteggiare un pericolo grave e attuale per la persona, e per il solo tempo in cui tale pericolo perdura.
  • La scriminante dello stato di necessità non può essere utilizzata per risolvere in via definitiva un bisogno abitativo o per legittimare un'occupazione stabile di un bene immobile.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneDanneggiamento
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieStato di necessità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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