Cassazione Penale, Ordinanza n. 08360/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari deducendo un unico motivo: sostiene il difetto di querela e il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è generico, perché ripropone argomenti già esaminati e ritenuti infondati nel giudizio di merito, ed è comunque manifestamente infondato. In fatto, la decisione di merito aveva accertato che l'immobile occupato abusivamente era di proprietà dell'ARCA Casa, sulla base delle dichiarazioni di un maresciallo; inoltre aveva evidenziato che l'imputata aveva dichiarato di aver sempre vissuto in quell'abitazione e di averne richiesto l'assegnazione, poi rigettata. Da ciò la Corte trae che non ricorrevano i presupposti dello stato di necessità, mancando un pericolo attuale e transitorio e trattandosi piuttosto del tentativo di reperire un alloggio stabile.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto il motivo non specifico e manifestamente infondato, richiamando il principio per cui lo stato di necessità può scriminare l'occupazione abusiva di un immobile solo se sussiste un pericolo grave e attuale per la persona, assolutamente inevitabile e transitorio, non quando sia invocato per soddisfare in modo definitivo un'esigenza abitativa.
Norme richiamate
Lo stato di necessità può scriminare l'occupazione abusiva solo se il pericolo è attuale, grave per la persona, inevitabile e transitorio; non è invocabile per reperire stabilmente un alloggio.
art. 2 Cost.
La compromissione del diritto di abitazione o di altri diritti fondamentali della persona può integrare il danno grave alla persona rilevante ai fini dello stato di necessità.
Massime di principio
- L'occupazione abusiva di un immobile può essere scriminata dallo stato di necessità solo se la condotta è assolutamente necessaria per fronteggiare un pericolo grave e attuale per la persona, e per il solo tempo in cui tale pericolo perdura.
- La scriminante dello stato di necessità non può essere utilizzata per risolvere in via definitiva un bisogno abitativo o per legittimare un'occupazione stabile di un bene immobile.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
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