Cassazione Penale, Ordinanza n. 25499/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 18/10/2024. Dal testo emerge che il giudizio di merito riguardava una sottrazione di beni dall'abitazione di una donna, con rinvenimento nell'abitazione dell'imputato di alcuni degli oggetti asseritamente sottratti. Con il primo motivo il ricorrente ha censurato la decisione della Corte d'appello di non disporre la rinnovazione del dibattimento, sostenendo che tale scelta avrebbe dovuto essere sindacata e che, diversamente, la Corte di merito avrebbe violato le regole del giudizio. Con il secondo motivo ha contestato la ritenuta responsabilità, deducendo che essa sarebbe stata fondata solo sul rinvenimento di parte della refurtiva presso la sua abitazione; la Cassazione rileva però che la Corte territoriale aveva valorizzato anche l'irragionevole spiegazione fornita dall'imputato circa la sua presenza nell'appartamento della persona offesa e il suo atteggiamento nel guidarla alla ricerca delle chiavi, ritenuti indici sintomatici del dolo. Con il terzo motivo ha dedotto un'erronea determinazione della sanzione in rapporto al tempo del fatto, ma la Corte osserva che la prevalenza delle attenuanti generiche era stata già riconosciuta in appello e che il risultato finale era comunque più favorevole per l'imputato, non essendo modificabile in cassazione per il divieto di reformatio in peius in assenza di ricorso del pubblico ministero.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano manifestamente infondati o generici. Ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione discrezionale della Corte d'appello sulla mancata rinnovazione del dibattimento, salvo vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità non dedotti; ha considerato generica la censura sulla responsabilità, poiché non teneva conto degli ulteriori elementi valorizzati dai giudici di merito; ha infine rilevato che la doglianza sulla pena era superata dal fatto che il trattamento sanzionatorio risultava già più favorevole per l'imputato ed era comunque non modificabile in peius in assenza di impugnazione del pubblico ministero. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"il giudice di appello.., ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito"
la disposizione attribuisce al giudice di appello un potere discrezionale di disporre la rinnovazione del dibattimento, sindacabile in cassazione solo per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
richiamato in relazione al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio complessivo, considerato più favorevole per l'imputato.
divieto di reformatio in peius
in assenza di ricorso del pubblico ministero, la pena non può essere aggravata in sede di legittimità; il risultato più favorevole per l'imputato non era quindi modificabile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la scelta del giudice di appello di non disporre la rinnovazione del dibattimento è censurabile solo se la motivazione sia contraddittoria o manifestamente illogica; non è consentito alla Cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando contesta la responsabilità in modo generico e omette di confrontarsi con tutti gli elementi probatori posti a fondamento della decisione impugnata; la critica deve essere specifica e completa rispetto alla ratio decidendi.
- La deduzione di un errore nel trattamento sanzionatorio non è utile quando la pena determinata in appello risulti comunque più favorevole per l'imputato e non sia consentito un peggioramento per effetto del divieto di reformatio in peius in assenza di impugnazione del pubblico ministero.
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