Cassazione Penale, Ordinanza n. 13714/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione lascia ferma la condanna per resistenza a pubblico ufficiale pronunciata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha contestato la valutazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere integrato il reato: la Corte di cassazione rileva però che la censura riproduceva una doglianza già adeguatamente respinta in appello, dove era stato evidenziato che l'imputato aveva rivolto frasi minacciose per non ottemperare, o comunque ritardare, il rientro in cella, nonostante i reiterati inviti a farlo. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sul giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche; il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la disciplina dell'art. 69, quarto comma, c.p. impediva un diverso bilanciamento.
Norme richiamate
La norma è stata letta come ostativa a un diverso giudizio di bilanciamento tra recidiva e circostanze attenuanti generiche, rendendo manifestamente infondata la censura sulla equivalenza.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre, senza confrontarsi davvero con le ragioni della decisione impugnata, una doglianza già specificamente esaminata e confutata dal giudice di merito.
- Ai fini della configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale, assumono rilievo anche le frasi minacciose e le condotte dirette a non ottemperare o a ritardare l'esecuzione di un ordine legittimo, quando l'agente sia stato più volte invitato ad adempiere.
- Le motivazioni soggettive dell'agente o il contesto in cui la condotta si inserisce non escludono, di per sé, l'elemento soggettivo del reato, se la condotta nel suo complesso evidenzia la volontà di opporsi all'atto del pubblico ufficiale.
- Quando una disposizione di legge impone un determinato criterio di bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche, il giudice non può operare un diverso equilibrio sanzionatorio in contrasto con il limite normativo espressamente previsto.
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