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Sentenza

Sentenza n. 152/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della nota prot. n. 34123 assunta dal Comune di Roseto in data 24 settembre 2019, avente ad oggetto: “art. 3 Legge Regionale n. 32/2007 e s.m.i. – ditta Poliambulatorio Sanitario Fisioessenza srl, legale rappresentante il sig. Di Franceschino Luca”, con i relativi allegati; 2) della determinazione n. 46 del 9 ottobre 2019 del Comune di Roseto; 3) del parere assunto dal Dipartimento della ASL di Teramo in data 18 settembre 2019, n. 0093192/19; 4) del parere reso dalla Asl di Teramo in data 26.9.2020, n. prot. 85291; 5) del parere reso dalla ASL di Teramo per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di FKT e di ambulatorio medico in favore della Fisioessenza presso i locali detenuti dalla MGR 90 s.r.l.; 6) del parere reso dal Comune di Roseto in data 10 settembre 2020, prot. n. 29653; 7) del parere reso dal Comune di Roseto in data 13.06.2019, prot. n. 20991; 8) del permesso di costruire n. 53 del 5 aprile 2019 rilasciato dal Comune di Roseto alla s.r.l. MGR 90; 9) della deliberazione di C.C. assunta dal Comune di Roseto in data 7 marzo 2019, n. 9, avente ad oggetto “S.U.A.P. in variante al P.R.G. vigente ex art. 8 D.P.R. 160/2010. Approvazione. “Opere di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso dei piani primo e secondo di un fabbricato per l'ampliamento”, unitamente agli atti ivi menzionati (ma non conosciuti dalla ricorrente) e segnatamente: - l'atto di convocazione della Conferenza dei Servizi semplificata ad opera del Comune di Roseto; - il parere del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – funzioni delegate dall'Autorità del Distretto dell'Appennino Centrale in data 7 settembre 2018, prot. n. 0246742/18; - il parere reso dalla Provincia di Teramo Sezione Ambientale Strategica Servizio Pianificazione in data 27.09.2018 prot. n. 34801; - la nota prot. n. 40174 assunta in data 9 novembre 2018 dal Settore II del Comune di Roseto; - la determina dirigenziale assunta dalla Provincia di Teramo, Servizio Pianificazione Territorio, Urbanistica e Piste Ciclo-pedonali in data 15 novembre 2018, n. 2041; - il parere reso dalla Regione Abruzzo Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree protette e Paesaggio in data 27.09.2018, n. 34869; - il parere reso dalla Regione Abruzzo Autorità di Bacino in data 10.09.2018, n. 32634; - il parere espresso in data 29 gennaio 2019, al prot. n. 3082, dalla Regione Abruzzo – Dipartimento infrastrutture, trasporti, mobilità, reti e logistica – Servizio Genio Civile Teramo, - il parere reso dalla Provincia di Teramo, Sezione Ambientale Strategica in data 27.9.2018, pervenuto con prot. n. 34801; - parere reso dall'ARTA Abruzzo in data 2.11.2018 pervenuto al prot. n. 39183; - il parere reso dal Settore I – Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Roseto in sede di conferenza i servizi nella seduta del 27.9.2018; - la determinazione del Dirigente del Settore II del Comune di Roseto n. 21 del 01.02.2019; - la determinazione conclusiva favorevole della Conferenza dei Servizi; - il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare permanente “Urbanistica e Gestione del territorio” del Comune di Roseto nella seduta del 18.02.2019, reso con verbale n. 23; 10) dell'autorizzazione all'esercizio n. 47 assunta dal Comune di Roseto in data 20 ottobre 2019, in favore della s.r.l. Poliambulatorio Sanitario Fisioessenza, con i relativi allegati; 11) dell'autorizzazione n. 58 assunta dal Comune di Roseto in data 22 gennaio 2021, in favore della s.r.l. Poliambulatorio Sanitario Fisioessenza, con i relativi allegati; 12) del titolo edilizio che si è formato sulla SCIA presentata dalla MGR 90 s.r.l. in data 24 aprile 2019, con i relativi allegati, nonché di tutti i titoli edilizi espressi ed impliciti rilasciati in virtù della delibera di CC n. 9 del 7 marzo 2019. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Welness S.r.l. il 21/10/2021: per l'annullamento, 1) della nota prot. n. 34123 assunta dal Comune di Roseto in data 24 settembre 2019, avente ad oggetto: “art. 3 Legge Regionale n. 32/2007 e s.m.i. – ditta Poliambulatorio Sanitario Fisioessenza srl, legale rappresentante il sig. Di Franceschino Luca”; 2) della determinazione assunta n. 46 del 9 ottobre 2019 del Comune di Roseto; 3) del parere assunto dal Dipartimento della ASL di Teramo in data 18 settembre 2019, n. 0093192/19; 4) del parere reso dalla Asl di Teramo in data 26.9.2020, n. prot. 85291; 5) del parere reso dalla ASL di Teramo per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di FKT e di ambulatorio medico in favore della Fisioessenza presso i locali detenuti dalla MGR 90 s.r.l.; 6) del parere reso dal Comune di Roseto in data 10 settembre 2020, prot. n. 29653; 7) del parere reso dal Comune di Roseto in data 13.06.2019, prot. n. 20991; 8) del permesso di costruire n. 53 del 5 aprile 2019 rilasciato dal Comune di Roseto alla s.r.l. MGR 90; 9) della deliberazione di C.C. assunta dal Comune di Roseto in data 7 marzo 2019, n. 9, avente ad oggetto “S.U.A.P. in variante al P.R.G. vigente ex art. 8 D.P.R. 160/2010. Approvazione. “Opere di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso dei piani primo e secondo di un fabbricato per l'ampliamento”, unitamente agli atti ivi menzionati (ma non conosciuti dalla ricorrente) e segnatamente: - l'atto di convocazione della Conferenza dei Servizi semplificata ad opera del Comune di Roseto; - il parere del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – funzioni delegate dall'Autorità del Distretto dell'Appennino Centrale in data 7 settembre 2018, prot. n. 0246742/18; - il parere reso dalla Provincia di Teramo Sezione Ambientale Strategica Servizio Pianificazione in data 27.09.2018 prot. n. 34801; - la nota prot. n. 40174 assunta in data 9 novembre 2018 dal Settore II del Comune di Roseto; - la determina dirigenziale assunta dalla Provincia di Teramo, Servizio Pianificazione Territorio, Urbanistica e Piste Ciclo-pedonali in data 15 novembre 2018, n. 2041; - il parere reso dalla Regione Abruzzo Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree protette e Paesaggio in data 27.09.2018, n. 34869; - il parere reso dalla Regione Abruzzo Autorità di Bacino in data 10.09.2018, n. 32634; - il parere espresso in data 29 gennaio 2019, al prot. n. 3082, dalla Regione Abruzzo – Dipartimento infrastrutture, trasporti, mobilità, reti e logistica – Servizio Genio Civile Teramo, - il parere reso dalla Provincia di Teramo, Sezione Ambientale Strategica in data 27.9.2018, pervenuto con prot. n. 34801; - parere reso dall'ARTA Abruzzo in data 2.11.2018 pervenuto al prot. n. 39183; - il parere reso dal Settore I – Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Roseto in sede di conferenza i servizi nella seduta del 27.9.2018; - la determinazione del Dirigente del Settore II del Comune di Roseto n. 21 del 01.02.2019; - la determinazione conclusiva favorevole della Conferenza dei Servizi; - il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare permanente “Urbanistica e Gestione del territorio” del Comune di Roseto nella seduta del 18.02.2019, reso con verbale n. 23; 10) dell'autorizzazione all'esercizio n. 47 assunta dal Comune di Roseto in data 20 ottobre 2019, in favore della s.r.l. Poliambulatorio Sanitario Fisioessenza, con i relativi allegati; 11) dell'autorizzazione n. 58 assunta dal Comune di Roseto in data 22 gennaio 2021, in favore della s.r.l. Poliambulatorio Sanitario Fisioessenza, con i relativi allegati; 12) del titolo edilizio che si è formato sulla SCIA presentata dalla MGR 90 s.r.l. in data 24 aprile 2019, con i relativi allegati, nonché di tutti i titoli edilizi espressi ed impliciti rilasciati in virtù della 13) del provvedimento ex art. 4 della L.R. n. 32/2007, non conosciuto, con cui il Comune di Roseto degli Abruzzi avrebbe autorizzato la s.r.l. MGR 90 ad esercitare attività sanitaria di medicina dello Sport di I livello; 14) del provvedimento del Comune di Roseto del 09.11.2018, prot. n. 40174, depositato in giudizio dall'Ente in data 09.07.2021; 15) del parere del Servizio Urbanistico Provinciale di Teramo del 14.11.2018, prot. n. 38894. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Welness S.r.l. il 16/11/2021: II atto di motivi aggiunti che si propone per l'annullamento: 16) del provvedimento di autorizzazione all'esercizio ex art. 4 della L.R. n. 32/2007, non conosciuto, con cui il Comune di Roseto degli Abruzzi ha autorizzato la s.r.l. Fisioessenza ad esercitare attività sanitaria di medicina dello Sport di I livello in assenza dei requisiti organizzativi minimi previsti dal Manuale di autorizzazione approvato con DGR n. 591/P del 1° luglio 2008, avuto particolare riguardo ai titoli in possesso del Direttore sanitario e del Responsabile medico del centro; 17) del parere favorevole reso dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 32/2007 ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di prestazioni medicina dello sport di I livello, non conosciuto; 18) delle determinazioni implicite ed esplicite, ancorché non conosciute assunte dal Comune di Roseto degli Abruzzi, dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Teramo e dalla Regione Abruzzo all'esito della comunicazione ad opera della Struttura della sostituzione del Direttore sanitario del centro di riabilitazione.

Giustizia amministrativa202100190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti amministrativi, titoli edilizi, pareri e autorizzazioni relativi al trasferimento dell'attività sanitaria della società controinteressata e alla sua autorizzazione quale Centro di Medicina dello Sport di I livello

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, già autorizzata alla gestione di un Centro di Medicina dello Sport di II livello nel Comune di Roseto degli Abruzzi, ha impugnato gli atti con cui una società inizialmente autorizzata allo svolgimento di attività fisioterapica in altri locali aveva trasferito l'attività presso un diverso immobile, ottenendo anche l'autorizzazione all'esercizio quale Centro di Medicina dello Sport di I livello. Sono stati contestati, tra gli altri, gli atti comunali e regionali, i pareri dell'ASL, il permesso di costruire, la deliberazione consiliare di approvazione di una variante urbanistica mediante SUAP, i titoli edilizi formatisi sulla SCIA e le autorizzazioni sanitarie. Con i motivi aggiunti sono stati inoltre impugnati ulteriori atti e provvedimenti, anche non conosciuti, concernenti l'autorizzazione sanitaria, i requisiti organizzativi e professionali del direttore sanitario e del responsabile medico, nonché gli effetti della sostituzione del direttore sanitario. La ricorrente ha successivamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo cessato l'attività.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile ai sensi dell'art. 35 c.p.a., poiché la ricorrente ha espressamente dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio in ragione della cessazione dell'attività. Il Collegio ha applicato il principio della ragione più liquida e il principio della domanda, ritenendo sufficiente definire il giudizio sulla base della sopravvenuta carenza di interesse senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti costituite, in considerazione dell'articolazione della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 35 c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, espressamente dichiarata dalla parte ricorrente per cessazione dell'attività, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Norma richiamata nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; dal testo non emerge una specifica applicazione decisoria.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, la sopravvenuta carenza di interesse comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35 c.p.a., senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
  • Nel processo amministrativo il giudice può definire la controversia sulla base della questione manifestamente più liquida, purché tale definizione rispetti il principio della domanda e consenta di arrestare il giudizio per una ragione processuale assorbente.
  • La cessazione dell'attività esercitata dal ricorrente può determinare il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione di titoli e autorizzazioni rilasciati a un operatore concorrente.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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