Cassazione Penale, Ordinanza n. 06337/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato un'ordinanza della Corte di cassazione che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro la decisione della Corte d'appello di Bologna, la quale aveva ritenuto tardivo l'appello avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Forlì del 7 febbraio 2019. Nel nuovo ricorso si è dedotta, in sostanza, la violazione di legge processuale ex art. 125 c.p.p., prospettando una nullità per lesione del diritto di difesa, in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva a discarico. La Corte di cassazione ha però rilevato che il rimedio esperito non era quello previsto per censurare simili doglianze, trattandosi di richiesta di correzione di errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p., e che i vizi lamentati erano del tutto estranei all'ambito di tale mezzo di impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto con un mezzo di impugnazione non idoneo a veicolare le censure dedotte, che riguardavano presunte violazioni di legge processuale e del diritto di difesa, non deducibili nel procedimento di correzione di errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la declaratoria di inammissibilità ... è stata giustificata con la proposizione dell'impugnazione oltre il termine di legge
richiamato quale base della precedente declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello per tardività dell'appello
è ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione
individua l'unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti decisori della Corte di cassazione per correggere errore materiale o di fatto
violazione di legge processuale ex art. 125 cod. proc. pen. a pena di nullità
norma evocata dalla ricorrente per denunciare una pretesa nullità processuale connessa al diritto di difesa
condanna ... al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende
fondamento della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità, in assenza di elementi per escludere la colpa
Massime di principio
- Avverso i provvedimenti decisori della Corte di cassazione è esperibile, a favore del condannato, soltanto la richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p.; non è possibile utilizzare tale rimedio per dedurre censure estranee al suo oggetto.
- Le doglianze relative a violazioni di legge processuale, nullità e lesione del diritto di difesa sono inammissibili se proposte mediante un mezzo di impugnazione che non consenta di esaminarle, dovendo il giudizio di ammissibilità essere verificato in relazione all'oggetto e ai limiti propri dello strumento attivato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risultano elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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