Sentenza del 16/09/2016 n. 18235 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo a Irpef, Iva e Irap per l'anno 2002, fondato sugli studi di settore. La censura riguardava l'ammissibilità di un motivo di ricorso introdotto dal contribuente soltanto con una memoria illustrativa successiva al ricorso introduttivo: il contribuente aveva contestato l'applicazione dello studio di settore "SD35U" invece dello studio "SD4/U" indicato in dichiarazione. Secondo l'Agenzia, tale deduzione costituiva una nuova causa petendi e non rientrava nei casi eccezionali in cui è consentito proporre motivi aggiunti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo relativo alla violazione delle regole sulle preclusioni processuali. Nel processo tributario, avente natura impugnatoria, il contribuente deve indicare nel ricorso introduttivo tutti i vizi dell'atto impositivo che intende far valere. Un nuovo motivo può essere aggiunto soltanto nei casi previsti dalla legge, in particolare quando diventa necessario in seguito al deposito di documenti non conosciuti o a un ordine della commissione. Poiché tale eccezione non ricorreva, la nuova contestazione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. La sentenza regionale è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 18, comma 2
Contribuisce a delimitare il contenuto del ricorso introduttivo e i motivi con cui il contribuente deve contestare l'atto impositivo.
Inquadra il processo tributario come giudizio di impugnazione degli atti impositivi indicati dalla legge.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 24, comma 2
"Il ricorrente può proporre motivi aggiunti nei casi previsti dalla legge, quando diventa necessario in seguito al deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione."
I motivi aggiunti sono ammessi solo in presenza delle condizioni previste dalla norma; non possono essere utilizzati liberamente per introdurre nuove contestazioni già conoscibili al momento del ricorso.
Disciplina il deposito di memorie e documenti, ma non consente di modificare liberamente l'oggetto della controversia o di introdurre nuove cause petendi oltre i limiti dell'art. 24.
Principio del divieto di ius novorum
Nel processo tributario è vietato introdurre per la prima volta, dopo il ricorso introduttivo, nuovi motivi di illegittimità dell'atto impugnato, salvo le eccezioni previste dalla legge. Il divieto è di ordine pubblico e opera anche se la controparte accetta il contraddittorio sul nuovo motivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario il ricorso introduttivo deve contenere tutti i motivi di illegittimità dell'atto impositivo che il contribuente conosce o può conoscere in quel momento.
- Una memoria successiva può chiarire o sviluppare argomentazioni già proposte, ma non può normalmente introdurre un nuovo vizio dell'atto o una nuova causa petendi.
- I motivi aggiunti sono ammessi in via eccezionale, soprattutto quando derivano da documenti nuovi e non conosciuti depositati dalla controparte o acquisiti per ordine del giudice.
- La possibilità per l'amministrazione finanziaria di replicare nel merito non sana l'inammissibilità di un motivo nuovo, perché il divieto di ius novorum tutela la corretta delimitazione del processo.
- Se un vizio dell'accertamento non viene dedotto tempestivamente nel ricorso introduttivo, quel profilo può non essere più esaminabile nel prosieguo del giudizio.
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