Ordinanza n. 12656/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, pronunciata da questa Sezione sul ricorso n. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dispositivo di un'ordinanza cautelare recante, per errore materiale, il rigetto dell'istanza cautelare anziché il suo accoglimento
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il richiedente, già ricorrente in un giudizio diretto all'annullamento, previa tutela cautelare, del diniego di visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia in Marocco, ha chiesto la correzione del dispositivo dell'ordinanza cautelare precedente. La motivazione di tale ordinanza dava atto dell'accoglimento dell'istanza cautelare e disponeva il riesame del provvedimento impugnato, mentre il dispositivo indicava contraddittoriamente che l'istanza cautelare era respinta. È stato dedotto che tale divergenza integrasse un mero errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a., non un vizio da far valere mediante impugnazione.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di correzione, ritenendo che la contraddizione tra motivazione e dispositivo fosse un mero errore materiale, poiché la motivazione individuava correttamente l'accoglimento della tutela cautelare e il dispositivo, nella parte erronea, non rifletteva tale decisione. Ha quindi disposto la sostituzione, nel dispositivo dell'ordinanza cautelare precedente, della formula "respinge l'istanza cautelare e, per l'effetto" con la formula "accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto". Ha ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a. e non ha pronunciato sulle spese, rilevando il carattere sostanzialmente amministrativo del procedimento di correzione.
Norme richiamate
Consente la correzione dell'errore materiale contenuto nel provvedimento giurisdizionale; la contraddizione tra motivazione e dispositivo, quando il contenuto effettivo della decisione risulta chiaramente dalla motivazione, è correggibile con tale procedimento e non richiede un'ulteriore impugnazione.
Impone l'effettuazione delle annotazioni da parte della Segreteria a seguito della correzione dell'errore materiale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a supporto dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La contraddizione tra motivazione e dispositivo di un provvedimento giurisdizionale costituisce errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 86 c.p.a. quando la decisione effettivamente adottata risulta univocamente dalla motivazione e il dispositivo contiene una formulazione incompatibile con essa.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esercizio della funzione giurisdizionale o per censurare vizi decisori, ma è ammesso per riallineare la formulazione estrinseca del provvedimento alla decisione già chiaramente assunta.
- Il procedimento di correzione ex art. 86 c.p.a. ha carattere sostanzialmente amministrativo e, per tale ragione, non comporta una pronuncia sulle spese.
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