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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7244/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso il rigetto, da parte del Magistrato di sorveglianza di Siracusa, dell'istanza di declassamento dall'alta sorveglianza. Il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva ritenuto il reclamo tardivo rispetto al termine di quindici giorni previsto dall'art. 35-bis; il ricorrente ha sostenuto che il reclamo era stato presentato tempestivamente, atteso che la notificazione al difensore è avvenuta l'8/08/2023 e il reclamo è stato depositato il 1/09/2023, termine da valutare alla luce della sospensione dei termini nel periodo feriale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha constatato che il Tribunale di sorveglianza ha errato nel dichiarare inammissibile il reclamo per presunta intempestività: la notificazione risulta dall'8/08/2023 e il reclamo è stato proposto il 1/09/2023, quindi tempestivo considerando la sospensione dei termini per il periodo feriale. L'ordinanza del 26/06/2024 è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio senza il vizio censurato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 4, L. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    art. 35-bis, comma 4, L. 26 luglio 1975, n. 354

    Il termine di quindici giorni per proporre il reclamo decorre dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione impugnata; tale termine deve essere valutato alla luce delle regole sulla sospensione dei termini nel periodo feriale, che possono rendere tempestiva un'impugnazione altrimenti apparentemente tardiva.

Massime di principio

  • Il termine di 15 giorni previsto dall'art. 35-bis decorre dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito: verificare sempre la data effettiva di notificazione al difensore.
  • La sospensione dei termini per il periodo feriale opera a favore del ricorrente: un atto notificato in periodo estivo può comportare una proroga effettiva dei termini per proporre reclamo.
  • In caso di dichiarata inammissibilità per intempestività, controllare documenti di notifica e considerare la disciplina delle sospensioni prima di dare per scontata la tardività.
  • Se il giudice di merito applica erroneamente la decorrenza dei termini o ignora la sospensione feriale, il rimedio è l'impugnazione in Cassazione con richiesta di annullamento e rinvio.
  • È importante conservare e produrre prova della data di notificazione al difensore (ricevute, attestazioni) quando si impugna un provvedimento soggetto a termini perentori.

Testo integrale

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