Cassazione Penale, Ordinanza n. 18558/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 5 novembre 2024, aveva ridotto il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato per un episodio di tentato furto pluriaggravato. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto, con un primo motivo, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata, sostenendo in sostanza che i presupposti della recidiva non sarebbero stati adeguatamente dimostrati. Con un secondo motivo ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 545-bis cod. pen. e comunque carenza di motivazione quanto al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata aveva congruamente motivato sulla sussistenza dei presupposti della recidiva, valorizzando l'organizzazione impiegata per l'effrazione e il precedente specifico, da cui emergeva che il fatto costituiva nuova e ulteriore manifestazione di accentuata pericolosità e persistenza nelle condotte. Il secondo motivo è stato reputato generico, poiché si limitava a richiamare la motivazione della Corte territoriale sulla mancata sostituzione della pena senza confrontarsi specificamente con essa. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è richiamata dal ricorrente come parametro per contestare la mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa il motivo generico e non specificamente confrontato con la motivazione di merito.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
Il richiamo è utilizzato per ribadire che il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, pena la sua genericità.
Massime di principio
- La censura sulla recidiva è infondata quando la decisione di merito abbia motivato in modo congruo sui relativi presupposti, valorizzando elementi sintomatici di maggiore pericolosità desumibili dalle concrete modalità del fatto e dai precedenti specifici.
- Ai fini della sostituzione della pena detentiva, il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata: il mero richiamo o la riproposizione della motivazione di merito non consente di superare il vaglio di ammissibilità.
- In sede di legittimità, un ricorso è inammissibile quando i motivi si risolvono in censure manifestamente infondate o generiche, senza una critica puntuale delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18472/2025 del 16/05/2025
- ordinanza_penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18476/2025 del 16/05/2025
- ordinanza_penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18478/2025 del 16/05/2025
- ordinanza_penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18479/2025 del 16/05/2025
- ordinanza_penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18480/2025 del 16/05/2025
- ordinanza_penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18481/2025 del 16/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →