Ordinanza n. 385/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determina dirigenziale rep. n. QC/2835/2025, prot. n. QC/128893/2025 notificata il 28.10.2025; - degli atti connessi conseguenti presupposti - domanda di annullamento, risarcitoria ed istanza cautelare;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina dirigenziale di riacquisizione forzosa dell'immobile utilizzato quale alloggio dalla ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (occupante dell'alloggio)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determina dirigenziale di Roma Capitale rep. n. QC/2835/2025, prot. n. QC/128893/2025, notificata il 28 ottobre 2025, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Ha proposto anche una domanda risarcitoria. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente le censure di legittimità, limitandosi a riferire che sono state prospettate censure da approfondire nella fase di merito. La domanda cautelare è stata inizialmente accolta inaudita altera parte con decreto monocratico, poi esaminata collegialmente.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecutività della determina dirigenziale di riacquisizione forzosa dell'immobile. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti ha ritenuto prevalente l'interesse della ricorrente, in considerazione del pregiudizio rappresentato, e ha ravvisato la necessità di mantenere integra la situazione di fatto nelle more del giudizio e dell'approfondimento delle censure nella sede di merito. L'ordinanza non definisce il merito della controversia. Ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Prima Sezione, competente per la prosecuzione del giudizio e per la fissazione dell'udienza pubblica di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda e la decisione cautelare collegiale.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo può sospendere l'esecutività di un provvedimento amministrativo quando, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, risulti prevalente l'interesse del ricorrente in relazione al pregiudizio rappresentato e sia necessario preservare la situazione di fatto nelle more della decisione di merito.
- La conferma collegiale di una misura cautelare monocratica non definisce il merito della controversia: l'accertamento delle censure dedotte e la decisione sulla legittimità dell'atto restano demandati alla successiva fase di cognizione piena.
- Quando, per una modifica dell'organizzazione interna del tribunale, la trattazione di merito viene attribuita a una diversa sezione, la sezione che abbia già esaminato la domanda cautelare può confermare la misura urgente e disporre la trasmissione del fascicolo alla sezione competente per il merito.
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