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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12610/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

La controversia trae origine da un preliminare stipulato per la cessione dell'intero capitale sociale di una società immobiliare, con condizione risolutiva collegata al mancato rilascio di un permesso di costruire e con previsione di restituzione della caparra in caso di risoluzione. A seguito del dedotto avveramento della condizione, il promissario acquirente aveva incaricato un avvocato di agire giudizialmente per ottenere la declaratoria di risoluzione e la restituzione della caparra; la lite era poi stata incardinata più volte davanti a giudici diversi, con questioni di competenza tra Tribunale ordinario e Sezione specializzata in materia di impresa. La Corte, nell'ordinanza originaria, aveva dichiarato la competenza della Sezione specializzata per le domande contro i promittenti venditori delle quote, e del Tribunale ordinario per le domande contro il difensore e per la sua riconvenzionale; nel dispositivo, però, era stato indicato per errore il Tribunale ordinario di Napoli invece del Tribunale di Nola. Il ricorrente ha quindi chiesto la correzione dell'errore materiale ai sensi degli artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., evidenziando la discrasia tra motivazione e dispositivo.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha precisato che, nel dispositivo della precedente ordinanza, dove era scritto che la competenza sulle domande contro l'avvocato e sulla sua riconvenzionale spettava al Tribunale ordinario di Napoli, deve invece leggersi Tribunale di Nola. La correzione è stata disposta con annotazione a cura della Cancelleria sull'originale dell'ordinanza corretta. Quanto alle spese, la Corte ha disposto che non vi fosse statuizione, richiamando il principio secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali non è configurabile soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 168/2003

    Le Sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti per le controversie relative ai rapporti societari e al trasferimento delle partecipazioni sociali; la competenza si individua in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, e la connessione rileva solo se qualificata.

  • art. 31 c.p.c.

    La connessione idonea a radicare la competenza della Sezione specializzata richiede una connessione qualificata.

  • art. 32 c.p.c.

    La Corte lo richiama tra le ipotesi di connessione qualificata rilevanti ai fini del trasferimento di competenza.

  • art. 34 c.p.c.

    La Corte lo richiama tra le ipotesi di connessione qualificata rilevanti ai fini del trasferimento di competenza.

  • art. 35 c.p.c.

    La Corte lo richiama tra le ipotesi di connessione qualificata rilevanti ai fini del trasferimento di competenza.

  • art. 36 c.p.c.

    La Corte lo richiama tra le ipotesi di connessione qualificata rilevanti ai fini del trasferimento di competenza.

  • art. 287 c.p.c.

    Costituisce, insieme agli artt. 288 e 391-bis c.p.c., il fondamento del procedimento di correzione dell'errore materiale.

  • art. 288 c.p.c.

    Costituisce, insieme agli artt. 287 e 391-bis c.p.c., il fondamento del procedimento di correzione dell'errore materiale.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Costituisce, insieme agli artt. 287 e 288 c.p.c., il fondamento del procedimento di correzione dell'errore materiale.

  • art. 91 c.p.c.

    Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non è configurabile soccombenza, sicché non si liquidano le spese.

Massime di principio

  • Nelle controversie attribuite alle Sezioni specializzate in materia di impresa, la competenza va determinata avendo riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, verificando se la pretesa incida direttamente sul rapporto societario o sul trasferimento delle partecipazioni sociali.
  • La domanda volta a far dichiarare la risoluzione di un preliminare avente a oggetto l'intera cessione di quote sociali rientra nella competenza della Sezione specializzata quando la decisione incide sull'identificazione della compagine sociale e sul trasferimento delle partecipazioni.
  • La competenza della Sezione specializzata non si estende automaticamente a tutte le domande connesse: la connessione rilevante è solo quella qualificata, nelle ipotesi previste dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.
  • Se la controversia contro un terzo, come il professionista incaricato in relazione alla vicenda societaria, non trae la propria causa petendi dal rapporto societario ma solo ne costituisce l'occasione fattuale, la competenza resta del giudice ordinario.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali, la divergenza tra motivazione e dispositivo consente la rettifica del solo errore testuale evidente, senza incidere sul decisum sostanziale e senza liquidazione delle spese per difetto di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaAmministratori
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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