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Parere

Parere n. 1781/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai signori Maddalena Locorotono, Giovanni Calabrese, Stefania Modica e Valeria Di Bella contro Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali e tutti gli Uffici Scolastici Regionali e nei confronti delle signore Stefania Carrisi e Anna Maria Bellè 1. per l’annullamento: A) quanto al ricorso introduttivo: - del D.M. n. 522 del 26 luglio 2017, nella parte in cui non prevede il reclutamento e la partecipazione al piano delle assunzioni dei docenti specializzandi sul sostegno, selezionati e calcolati su fabbisogno; - di tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui: - il D.P.R. 17 ottobre 2017, avente ad oggetto lo stanziamento di unità da destinare alle assunzioni; - tutti i decreti e provvedimenti a firma degli uffici scolastici regionali e/o degli Ambiti Territoriali Provinciali, nella parte in cui, in attuazione dell'impugnato decreto, sono stati emanati gli atti di assunzione dei docenti, ad eccezione dei loro, per tutti gli ordini di scuola di sostegno: infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado; - di tutti gli atti di formazione dei predetti provvedimenti; - di ogni silenzio serbato, e di ogni rigetto, nonché per le medesime ragioni del mancato accoglimento delle istanze di inserimento inviate dai docenti in modalità cartacea e respinte dagli uffici scolastici, tra cui il D.M. n. 661/2016 e D.M. n. 621/2016; - nonché di tutti gli altri atti e/o provvedimenti collocati nell’atto impugnato e degli altri atti; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti: - del D.M. n. 579 del 2 agosto 2018, avente ad oggetto “autorizzazione assunzioni scuola personale docente”; - del D.M. n. 631 del 25 settembre 2018, avente ad oggetto "disposizioni concernenti la procedura del concorso per titoli ed esami di cui all'art. 17, comma 2, del D. Lgs n. 59 del 2017”, nella parte in cui sono esclusi dal recente piano di assunzioni in ruolo; - di tutti gli atti o provvedimenti di formazione dei decreti impugnati, ivi compresi i provvedimenti e atti indicati nell'epigrafe del contestato D.M. 579/2018 e del DM n. 631/2018; - ove occorra, del D.M. 984/2017, avente ad oggetto: "procedure e criteri di verifica degli standard professionali in itinere e finale, inclusa l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docenti ai sensi del D. Lgs n. 59/2017"; - del D.M. del 15 dicembre 2017, avente ad oggetto: "la disciplina delle modalità della procedura concorsuale ex D. Lgs n. 59/2017"; - nonché, nei limiti dell'interesse, ove occorra, del "preso atto della mancata copertura delle facoltà assunzionali su posto comune di sostegno con riferimento alle procedure concorsuali bandite con Decreto Direttoriale l febbraio 2018”; 2. nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante inserimento nel piano delle assunzioni e, in subordine, per equivalente.

Giustizia amministrativa201900755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, sulla base della dichiarazione espressa dei ricorrenti del 29 agosto 2024. La Sezione ha fondato la conclusione sul principio dispositivo, applicabile anche al ricorso straordinario. Non ha quindi esaminato nel merito le censure, l’eccezione ministeriale di inammissibilità né la domanda risarcitoria.

Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro i decreti ministeriali relativi ai piani di assunzione del personale docente, nella parte in cui non includevano i docenti specializzandi sul sostegno.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti chiedevano l’annullamento del D.M. n. 522 del 26 luglio 2017, del D.M. n. 579 del 2 agosto 2018 e di ulteriori atti connessi, deducendo l’esclusione dei docenti specializzandi sul sostegno dai piani di reclutamento. I motivi lamentavano, tra l’altro, violazione delle regole di programmazione e del fabbisogno, del legittimo affidamento, della parità di trattamento e della continuità didattica, nonché violazioni costituzionali e del diritto dell’Unione; in subordine era prospettata l’incostituzionalità della normativa primaria. Era inoltre richiesto il risarcimento in forma specifica, mediante inserimento nel piano delle assunzioni, o per equivalente. Il Ministero aveva eccepito l’inammissibilità per carenza di una posizione giuridica differenziata e, nel merito, l’infondatezza. Dopo un parere interlocutorio del 2020 volto a completare il contraddittorio, rimasto inadempiuto, la Sezione ha chiesto nel 2024 alle parti di confermare la persistenza dell’interesse. I ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse, in ragione di sopravvenuti interventi modificativi sull’accesso al reclutamento scolastico.

Norme richiamate

  • principio dispositivo

    Sulla scorta di quanto espressamente dichiarato da parte ricorrente nella comunicazione del 29 agosto 2024, deve essere pronunciata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ossequio al principio dispositivo applicabile anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario.

    Nel ricorso straordinario la persistente sussistenza dell’interesse alla decisione rileva secondo il principio dispositivo; la dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse comporta l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Il principio dispositivo si applica anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Ricorso straordinario sull’accesso dei docenti specializzandi sul sostegno ai piani di assunzione

La Sezione Prima del Consiglio di Stato ha esaminato il ricorso straordinario di quattro docenti contro atti ministeriali riguardanti il reclutamento scolastico, contestati perché non includevano i docenti specializzandi sul sostegno. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile, senza decisione sulle questioni di merito.

Atti impugnati e domande

Con il ricorso introduttivo, notificato il 15 novembre 2017, i ricorrenti hanno impugnato il D.M. n. 522 del 26 luglio 2017, nella parte in cui non prevedeva il reclutamento e la partecipazione dei docenti specializzandi sul sostegno al piano delle assunzioni, nonché gli atti presupposti e attuativi. Con motivi aggiunti, notificati il 18 ottobre 2018, hanno impugnato anche il D.M. n. 579 del 2 agosto 2018 e il D.M. n. 631 del 25 settembre 2018, oltre ad altri atti connessi. Hanno chiesto l’annullamento degli atti e il risarcimento in forma specifica mediante l’inserimento nel piano delle assunzioni, o, in subordine, per equivalente.

Censure e posizione dell’Amministrazione

I ricorrenti hanno dedotto, in sintesi, violazioni delle regole di programmazione e del fabbisogno, del legittimo affidamento, della parità di trattamento e della continuità didattica, oltre a vizi di illogicità, disparità di trattamento e travisamento. Hanno richiamato disposizioni costituzionali, norme interne e direttive dell’Unione europea e, in subordine, prospettato l’incostituzionalità della normativa primaria. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità per carenza di una posizione giuridica differenziata tutelabile e ha sostenuto, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

Sopravvenuta carenza di interesse

Con parere interlocutorio n. 01904/2020 del 20 novembre 2020 la Sezione aveva disposto incombenti istruttori per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio. Poiché l’Amministrazione non vi aveva dato seguito, il 28 agosto 2024 la Sezione ha chiesto alle parti di manifestare la persistenza dell’interesse o l’eventuale sopravvenienza di cause di improcedibilità. Il 29 agosto 2024 i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla trattazione, facendo riferimento a sopravvenuti interventi modificativi in materia di accesso al reclutamento scolastico.

Decisione

La Sezione ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha precisato che il principio dispositivo si applica anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario e ha ritenuto decisiva la dichiarazione dei ricorrenti. Di conseguenza, non sono state esaminate le censure di merito, l’eccezione ministeriale di inammissibilità o la domanda risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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