Cassazione Penale, Sentenza n. 11780/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza di condanna (tribunale di Grosseto 11/02/2015, definitiva 12/05/2017) sulla base di presunte 'prove nuove' costituite da due consulenze tecniche e un CD contenente materiale audio-video. Il ricorrente deduceva malfunzionamenti delle porte stagni, difetto costruttivo del ponte, mancata tenuta del compartimento stagno n.7, malfunzionamento del generatore diesel, profili di responsabilità organizzativa e valutazioni sulle condotte del comandante durante l'emergenza (abbandono della nave). Sosteneva che la Corte territoriale aveva valutato de plano l'attendibilità degli elementi nuovi, violando il contraddittorio e l'art. 634 c.p.p., non avendo valutato perizie e materiale tecnico in relazione al compendio probatorio che aveva retto la condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'inammissibilità della richiesta di revisione perché le presunte prove nuove non costituivano un vero novum tecnico-scientifico: si trattava in gran parte di estrapolazioni di immagini e materiale già presenti nel fascicolo e non di acquisizioni tecniche nuove tali da fornire risultati non ottenibili con le metodiche precedenti. La delibazione preliminare dell'istanza può richiedere un confronto con il materiale già acquisito e rifiutare elementi manifestamente inconferenti o inaffidabili ictu oculi; molte delle doglianze del ricorrente erano mere critiche del percorso motivazionale dei giudici di merito o non individuavano chiaramente nuovi elementi che incidessero sulla responsabilità (o che coinvolgessero terzi). Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina le 'prove nuove' ai fini della revisione; la Corte interpreta che siano idonee le acquisizioni scientifiche e tecniche nuove e diverse, capaci di fornire risultati non raggiungibili con le metodiche precedenti; possono essere considerate nuove anche prove non acquisite o non valutate nel precedente giudizio, purché non dichiarate inammissibili o superflue.
Richiama i limiti oggettivi alla revisione in funzione del bilanciamento tra favour innocentiae e esigenze di certezza e stabilità del giudicato; la Corte segnala che non è ammessa la revisione semplicemente per ottenere diversa qualificazione o per criticare la motivazione del merito.
Richiamato dal ricorrente per lamentare violazione del contraddittorio; la Corte però osserva che la fase di delibazione non può trasformarsi in un anticipato giudizio di merito e che è legittimo rigettare, in sede preliminare, istanze basate su elementi manifestamente inconferenti o già presenti nel fascicolo.
Massime di principio
- Per ottenere l'ammissibilità di una richiesta di revisione è necessario prospettare un vero 'novum' tecnico-scientifico: documenti o perizie che forniscano risultati non ottenibili con le metodiche precedentemente disponibili.
- Non è sufficiente riproporre o rielaborare materiale già presente nel fascicolo processuale; la semplice crititica della motivazione di merito non costituisce prova nuova.
- Nella fase preliminare di delibazione il giudice può scartare istanze manifestamente infondate o prove ictu oculi inaffidabili senza un esame di merito approfondito; chi chiede la revisione deve indicare con precisione il materiale nuovo e spiegare come incide sulla valutazione della responsabilità.
- Se le nuove acquisizioni coinvolgono responsabilità di terzi, è necessario esplicitare tale profilo e fornire elementi che colleghino le nuove prove a responsabilità diverse dal richiedente; altrimenti la richiesta rischia di essere considerata non rilevante.
- La revisione deve rispettare il bilanciamento tra tutela dell'innocenza e necessità di stabilità del giudicato: non può essere usata per ottenere una diversa rilettura del medesimo compendio probatorio se non emergono elementi oggettivamente nuovi e incisivi.
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