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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11344/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello che lo ha ritenuto responsabile del reato di evasione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso contesta in modo generico la ricostruzione della responsabilità e lamenta anche il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte reputa però le doglianze prive di specificità, perché la sentenza impugnata aveva già affrontato il tema in modo giuridicamente corretto, puntuale rispetto alle censure difensive e coerente con le emergenze probatorie, senza manifeste incongruenze logiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero formulate con marcata genericità e che non emergessero vizi logici o giuridici della sentenza d'appello, neppure in punto di diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha applicato le statuizioni economiche previste per l'inammissibilità, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni generiche sulla responsabilità senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura sul diniego delle attenuanti generiche non è proponibile in cassazione quando la motivazione di merito sia congrua, coerente con le risultanze processuali e immune da manifeste illogicità.
  • Quando il giudice di appello abbia motivato in modo corretto e puntuale sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio, la mera riproposizione di doglianze difensive non integra un valido motivo di ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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