Sentenza del 28/02/2017 n. 5121 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diniego delle misure tariffarie preferenziali per l’importazione di alluminio dal Venezuela, relativa alla bolletta IM4 del 3 ottobre 2007. I certificati di origine inizialmente presentati erano stati ritenuti non conformi; la società aveva poi prodotto un certificato sostitutivo. La CTR della Toscana, con sentenza del 16 gennaio 2012, aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo che il ritardo di dieci mesi nella risposta delle autorità venezuelane impedisse il beneficio, richiamando l’art. 93-bis del Regolamento CEE n. 2454/1993. In Cassazione la società ha contestato, con il primo motivo, l’erronea applicazione della procedura: per il controllo a posteriori erano applicabili gli artt. 94 e seguenti, che prevedevano una procedura in due fasi e specifici termini, nonché l’invio di una seconda comunicazione alle autorità del Paese esportatore. Con il secondo motivo ha denunciato ultrapetizione, sostenendo che la CTR avesse deciso sulla base dell’art. 93-bis anziché della questione devolutale in appello ai sensi dell’art. 85.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti dell’errata applicazione della procedura di controllo a posteriori: la CTR aveva richiamato impropriamente l’art. 93-bis e, soprattutto, non aveva dato conto dell’invio delle due comunicazioni previste dall’art. 94, paragrafo 5, né della relativa scansione temporale. Il semplice decorso di dieci mesi non bastava, senza ricostruire e verificare le fasi procedurali richieste, a giustificare il diniego dei benefici. La Corte ha precisato che la CTR aveva comunque fondato la motivazione sulla disciplina degli artt. 94 e seguenti, perciò non ha accolto la censura di falsa applicazione delle norme in sé, ma quella relativa alla concreta applicazione della procedura e alla carenza della motivazione sul punto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, non deciso nel merito. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha riconosciuto direttamente il diritto della società alle tariffe preferenziali.
Norme richiamate
Art. 94, paragrafo 5, del Regolamento CEE n. 2454/1993
Se dopo tale seconda comunicazione i risultati del controllo non vengono portati a conoscenza all'autorità richiedente entro quattro mesi o se tali risultati non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, l'autorità richiedente rifiuta, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, l'applicazione delle preferenze generalizzate.
Il diniego delle preferenze per mancata risposta o per risultati insufficienti presuppone il rispetto della procedura in due fasi: trascorso il primo termine senza risposta sufficiente, deve essere inviata una seconda comunicazione; solo dopo il successivo termine di quattro mesi, e in assenza di forza maggiore o circostanze eccezionali, può essere rifiutato il beneficio.
Artt. 94 e seguenti del Regolamento CEE n. 2454/1993
Deve, in proposito, evidenziarsi che, nel caso in esame, a norma dell'art. 94 del Regolamento CEE 2454/1993, l'Agenzia delle Dogane avrebbe dovuto preliminarmente trasmettere il certificato d'origine della merce importata dalla società N. s.r.l. all'autorità competente del Paese di esportazione, rappresentato dal Venezuela, eventualmente indicando i motivi di merito o di forma che giustificavano le verifiche suppletive.
Il controllo a posteriori dei certificati di origine richiede la trasmissione del certificato all’autorità competente del Paese esportatore, con l’indicazione degli eventuali motivi che rendono necessarie verifiche ulteriori. Il giudice deve verificare che la procedura sia stata effettivamente attivata e svolta secondo le modalità e i termini previsti.
Art. 93-bis del Regolamento CEE n. 2454/1993
La Commissione Tributaria Regionale, peraltro, pur avendo impropriamente richiamato la disposizione dell'art. 93-bis, fondava la parte motiva della sua decisione di appello sulla disciplina degli artt. 94 e segg. del Regolamento CEE 2454/1993, con la conseguenza di rendere infondata la censura difensiva sottesa al primo motivo di ricorso, in ordine alla falsa applicazione delle norme di legge preposte al controllo a posteriori delle bollette di importazione, dedotta ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3.
La disposizione era stata richiamata impropriamente dalla CTR: per il controllo a posteriori in esame andava applicata la disciplina degli artt. 94 e seguenti, non quella dell’art. 93-bis.
Le ragioni di accoglimento del ricorso devono ritenersi assorbenti rispetto alla residua doglianza difensiva, la cui cognizione presuppone la compiuta enucleazione degli elementi di giudizio, conseguenti alla corretta instaurazione della procedura prevista dagli artt. 94 e segg. del Regolamento CEE 2454/1993, utilizzati per l'adozione della decisione impugnata.
La censura di ultrapetizione è stata assorbita: la sua valutazione presupponeva che fossero prima ricostruiti gli elementi derivanti dalla corretta procedura di controllo. La Corte non ha quindi stabilito se la CTR avesse violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale indicato per la censura di violazione o falsa applicazione di legge. La Corte ha distinto il richiamo normativo improprio della CTR dalla concreta violazione delle regole procedurali sul controllo a posteriori.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato dalla società per denunciare la nullità della sentenza per ultrapetizione; la relativa doglianza è rimasta assorbita e non è stata decisa nel merito.
Massime di principio
- Quando il diniego di un trattamento tariffario dipende dal controllo a posteriori di un certificato di origine, l’amministrazione deve dimostrare di aver seguito l’intera procedura prevista dalla normativa applicabile, inclusi gli eventuali passaggi successivi alla prima richiesta e i relativi termini.
- Il mero decorso di un periodo complessivo — nel caso esaminato, dieci mesi — non giustifica automaticamente il diniego se non è dimostrato che siano state inviate le comunicazioni richieste e che siano scaduti i termini previsti per ciascuna fase.
- La motivazione della decisione deve consentire di ricostruire i passaggi procedurali compiuti e il calcolo dei termini; un richiamo generico alla richiesta di verifica o al tempo trascorso non è sufficiente.
- La cassazione con rinvio per un vizio della procedura non equivale al riconoscimento definitivo del beneficio: il giudice di rinvio deve riesaminare il caso sulla base della corretta disciplina e degli elementi di prova acquisiti.
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