Cassazione Penale, Sentenza n. 45144/2022 del 28/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva riformato la condanna per truffa (art. 640 c.p.) inflitta dal Tribunale, assolvendola per insussistenza del fatto e rilevando, tra l'altro, la prescrizione. La parte civile (Luera) contestava che la Corte di merito avesse erroneamente escluso il requisito dell'ingiusto profitto e del danno altrui, non tenendo conto che il silenzio dell'imputata circa pignoramenti su beni strumentali aveva viziato il consenso contrattuale e che, secondo la giurisprudenza, la truffa contrattuale è reato istantaneo rilevante al momento della stipula.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della parte civile ritenendolo fondato. Ha ritenuto che la Corte d'Appello si sia discostata dai principi di legittimità: il silenzio sull'esistenza di pignoramenti su beni essenziali dell'azienda integrava il raggiro e aveva viziato il consenso dell'acquirente, sicché vanno considerati presenti l'ingiusto profitto e il danno. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata esclusivamente agli effetti civili e il caso è rinviato al giudice civile competente in grado d'appello per un nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese di questo grado.
Norme richiamate
La Corte interpreta il reato di truffa contrattuale in senso estensivo: anche il silenzio malizioso su circostanze rilevanti che influenzano la volontà negoziale integra il raggiro; l'ingiusto profitto e il danno altrui si individuano nel vantaggio e nel pregiudizio derivanti dalla stipula del contratto che senza artifici non sarebbe stato concluso.
Giurisprudenza di legittimità (orientamento consolidato citato)
Sez. 2, n. 28791 del 18/06/2015; Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019; Sez. 2, n. 1566 del 07/11/1980; Sez. F, n. 51760 del 03/09/2013; Sez. 2, n. 55170 del 25/09/2018 (tra le altre)
La giurisprudenza consolidata afferma che il silenzio quando malizioso integra l'elemento del raggiro e che, nella truffa contrattuale, ingiusto profitto e danno vanno valutati in relazione al contratto stipulato grazie agli artifici, indipendentemente da un oggettivo squilibrio delle prestazioni.
Massime di principio
- Il silenzio su fatti rilevanti, se tenuto maliziosamente da chi ha il dovere di informare, può costituire raggiro ai fini della truffa contrattuale.
- Nella truffa commessa in occasione di un contratto sinallagmatico l'ingiusto profitto e il danno si valutano guardando al vantaggio e al pregiudizio prodotti dalla stipula del contratto che, senza gli artifici, non sarebbe avvenuta.
- La comunicazione di fatti rilevanti avvenuta dopo la stipula non elimina necessariamente la responsabilità per il silenzio tenuto prima della conclusione del negozio.
- La Corte di Cassazione può annullare una sentenza di merito limitatamente agli effetti civili e rinviare al giudice civile per la valutazione e la liquidazione del danno anche quando nel processo penale emergono profili valutativi sul reato.
- In situazioni analoghe è importante documentare le omissioni informative pregresse, il nesso causale tra omissione e decisione all'acquisto, e agire tempestivamente per la tutela civile (azione di responsabilità/risarcimento) prima che sorgano difficoltà di prescrizione.
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