Cassazione Civile, Ordinanza n. 30572/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pensionati)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda, proposta nei confronti dell'INPS, di ricalcolo del trattamento pensionistico dei ricorrenti. Sia in primo grado sia in appello la domanda era stata respinta, sul presupposto che fosse preclusa da un precedente giudicato. La Corte d'appello aveva inoltre condannato gli appellanti alle spese di lite in favore dell'INPS. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione dell'art. 91 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva liquidato le spese a favore dell'INPS nonostante l'ente fosse rimasto contumace in appello; (2) nullità della sentenza per aver indicato l'INPS come parte appellata difesa da un soggetto diverso da quello che lo aveva difeso in primo grado. L'INPS non ha svolto attività difensiva nel giudizio di cassazione, limitandosi a conferire procura.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la sentenza impugnata conteneva tutti gli elementi richiesti dall'art. 132 c.p.c. e che l'erronea indicazione dell'INPS come soggetto costituito anziché contumace non integra un vizio strutturale tale da determinarne la nullità. Ha invece accolto il primo motivo, rilevando che l'INPS era rimasto contumace in appello e che, pertanto, non poteva essere pronunciata la condanna alle spese in suo favore. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., senza rinvio per tale capo.
Norme richiamate
La condanna alle spese non può essere pronunciata in favore della parte rimasta contumace nel grado di giudizio in cui non ha svolto attività difensiva.
La sentenza non è nulla se contiene gli elementi essenziali prescritti dalla norma, anche se vi è un'erronea indicazione della parte come costituita anziché contumace.
Consente la cassazione senza rinvio limitatamente al capo della sentenza relativo alle spese, quando la decisione sul punto è erronea e non richiede ulteriore attività decisoria.
Massime di principio
- La parte rimasta contumace in appello non può ottenere la condanna alle spese del giudizio di quel grado, poiché la liquidazione presuppone un'attività difensiva o comunque una partecipazione processuale della parte vittoriosa.
- L'erronea qualificazione di una parte come costituita anziché contumace non determina di per sé nullità della sentenza, se il provvedimento contiene gli elementi essenziali richiesti dall'art. 132 c.p.c.
- Quando l'errore riguarda solo il capo sulle spese e non sono necessari ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio limitatamente a tale capo.
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