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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34285/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

disputa sulla qualificazione catastale e fiscale della torre della turbina eolica: il ricorrente sosteneva che la torre costituisse parte integrante del fabbricato soggetto a valutazione catastale, mentre la controparte e la CTR avevano ritenuto che la torre fosse componente impiantistica, funzionale e strumentale al processo produttivo di produzione di energia elettrica e quindi sottratta al regime catastale/tributario ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015. La questione verteva sul criterio da adottare per separare ciò che è «fabbricato/censibile» da ciò che è «impiantistica non soggetta a iscrizione catastale», in particolare se rilevasse l'ancoraggio al suolo o la consistenza materiale della costruzione oppure la sua funzionalità rispetto al processo produttivo.

La decisione

la Corte ha confermato la decisione della CTR: la torre è stata ritenuta componente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con navicella e rotore e funzionale al processo di produzione di energia elettrica, pertanto non soggetta a valutazione catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015. Il ricorso principale è stato rigettato; il ricorso incidentale è stato assorbito per mancanza di autonoma rilevanza. Per il consolidarsi della giurisprudenza di settore le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 11 dicembre 2016, n. 208 (Legge di stabilità 2017), art. 1, comma 21

    art. 1, comma 21, L. 208/2015

    la norma determina l'irrilevanza catastale della componente impiantistica strettamente funzionale al processo produttivo, poiché tale componente non apporta al di fuori del processo produttivo un'effettiva utilità produttiva o reddituale. Ne consegue che elementi strutturalmente connessi al suolo ma strumentali al processo produttivo devono essere esclusi dalla valutazione catastale.

Massime di principio

  • Per stabilire se un elemento è censibile catastalmente conta la sua strumentalità rispetto al processo produttivo: è prevalente la funzione rispetto alla mera consistenza fisica o all'ancoraggio al suolo.
  • Un elemento strutturalmente integrato e indispensabile al funzionamento dell'impianto (es. torre, navicella, rotore in un eolico) va considerato impiantistica e può essere escluso dalla valutazione catastale se privo di autonoma utilità produttiva al di fuori dell'impianto.
  • Non è decisivo se la costruzione sia infissa stabilmente al suolo; rileva invece se l'elemento conserva una "residua" capacità produttiva/reddituale indipendente dal processo produttivo principale.
  • La prova va fornita con elementi tecnici e documentali che dimostrino l'integrazione funzionale e la indispensabilità del bene al processo produttivo (perizia tecnica, schemi impiantistici, rapporti di funzionamento).
  • Quando la giurisprudenza di settore risulta consolidata le corti tendono a compensare le spese; in controversie analoghe è utile richiamare precedenti conformi per rafforzare la posizione.

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