Cassazione Penale, Sentenza n. 40270/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma delle condanne per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p., capo A) e lesioni aggravate (capo B) sostenendo, con tre motivi: 1) vizio di motivazione perché la Corte avrebbe valutato frammentariamente le testimonianze e non avrebbe considerato che la resistenza sarebbe sopravvenuta dopo l'identificazione, la perquisizione veicolare e il sequestro del coltello, quindi l'opposizione non sarebbe stata all'arresto ma al fatto di essere costretto a salire in auto; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sull'aggravante teleologica contestata al capo B), poiché il dimenarsi non sarebbe stato finalizzato a sottrarsi all'arresto (già avvenuto) né alla perquisizione o al sequestro (già avvenuti); 3) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'aggravante di cui all'art. 61, n. 10 c.p., contestando che essa non sia stata assorbita nella resistenza e che non sia stato accertato il nesso con l'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la sentenza impugnata costituisse un unicum motivato, conforme al Tribunale di merito, e avesse valutato compiutamente le prove, in particolare le attendibili testimonianze dei militari. Ha ritenuto provato che Guerrisi, trovato in possesso di un coltello, prima aveva minimizzato, poi aveva minacciato i militari e si era scagliato contro di loro opponendosi all'arresto, cagionando le lesioni contestate. Ha quindi confermato la compatibilità e l'applicazione delle aggravanti: la connessione teleologica (art. 61, n. 2) e l'aggravante per la particolare qualità della persona offesa (art. 61, n. 10), escludendo l'assorbimento delle lesioni nel reato di resistenza. Conseguentemente il ricorso è stato respinto (inammissibile) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato di resistenza è integrato dalla condotta di chi, con violenza o minaccia, si oppone all'esercizio di un atto di ufficio: per la sua integrazione è sufficiente l'opposizione all'attività del pubblico ufficiale, indipendentemente dall'esito di tale opposizione.
art. 61, primo comma, n. 2 cod. pen. (aggravante teleologica)
La circostanza aggravante si configura quando le lesioni sono strumentali al compimento di un altro reato (qui: la resistenza); la resistenza assorbe solo la minima violenza inerente all'opposizione, non gli atti violenti che eccedono e cagionano lesioni.
art. 61, primo comma, n. 10 cod. pen.
L'aggravante si applica quando il reato è commesso nei confronti di specifiche categorie di persone (ad es. pubblici ufficiali); il fatto che la vittima sia un pubblico ufficiale conferisce un particolare disvalore che esclude l'assorbimento nella fattispecie di resistenza.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 5459/2020; Sez. 5, n. 3117/2023; Sez. 6, n. 25610/2025)
Consolidata giurisprudenza che: a) definisce i limiti dell'assorbimento tra resistenza e violenza; b) riconosce l'aggravante teleologica quando le lesioni sono strumentali alla resistenza; c) afferma il maggior disvalore quando la condotta è rivolta contro pubblici ufficiali.
Massime di principio
- La resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) si configura quando l'imputato si oppone all'attività dell'ufficio con violenza o minaccia: per la fattispecie è sufficiente l'opposizione stessa, indipendentemente dall'esito.
- L'aggravante teleologica (art. 61, n. 2) è applicabile quando le lesioni non sono il mero corredo della opposizione ma costituiscono un mezzo strumentale per realizzare la resistenza; la distinzione si basa sull'intensità e sulla finalità dell'aggressione.
- L'aggravante di cui all'art. 61, n. 10 trova applicazione quando la vittima appartiene a una categoria protetta (es. pubblico ufficiale): ciò esclude in genere l'assorbimento nelle fattispecie correlate e comporta un incremento di pena.
- La prova fornita da pubblici ufficiali qualificati (es. carabinieri) è frequentemente ritenuta affidabile se corroborata e coerente; un ricorso che si limiti a contestazioni generiche della motivazione senza prospettare elementi nuovi o vizi specifici rischia di essere dichiarato inammissibile.
- Quando si contesta la sequenza fattuale (es. ordine degli atti: identificazione, perquisizione, sequestro, arresto), è necessario dimostrare concretamente l'errore o l'incoerenza motivazionale della sentenza, non limitarsi ad affermazioni ricostruttive alternative.
- Le aggravanti diverse possono coesistere se operano su piani differenti (es. finalità dell'azione e qualità della persona offesa): il giudice valuta la compatibilità e la non assorbibilità caso per caso.
- In sede di ricorso per cassazione è essenziale proporre motivi specifici e ben argomentati; la mera ripetizione di questioni già trattate in merito senza mostrare difetto di motivazione idoneo a inficiare la decisione conduce spesso all'inammissibilità.
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