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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19701/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di minaccia grave, deducendo come unico motivo la nullità della sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. La difesa sosteneva, in sostanza, che il fatto fosse soggetto a regime di procedibilità a querela e che la querela mancasse o fosse comunque inefficace. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che il giudice di merito non aveva riqualificato il fatto ma aveva riconosciuto la sussistenza della minaccia aggravata ex art. 612, comma 2, c.p., e che, quanto alla procedibilità, trovava applicazione la disciplina transitoria di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 36/2018, poiché il procedimento era pendente prima dell'entrata in vigore della riforma. In tale quadro la querela presentata dalla persona offesa, che si era anche costituita parte civile, era stata ritenuta valida e tempestiva perché proposta nel termine assegnato dal giudice in conformità alla disciplina transitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla pretesa mancanza di querela, osservando che il procedimento era soggetto alla disciplina transitoria del D.Lgs. n. 36/2018 e che la querela della persona offesa era stata validamente proposta nel termine assegnato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 81, comma 1, 612, comma 2, c.p.

    Il fatto è stato qualificato come minaccia aggravata/grave; la Corte esclude che vi sia stata una riqualificazione del fatto incompatibile con la decisione di merito, valorizzando il dispositivo rispetto a eventuali difformità motivazionali.

  • art. 612, comma 2, c.p.

    È la norma incriminatrice ritenuta applicabile al fatto contestato, con conseguente irrilevanza della doglianza difensiva sulla mancanza di querela in ragione della disciplina transitoria richiamata.

  • art. 12 D.Lgs. n. 36/2018

    1. Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. 2. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

    Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, il termine per querelare decorre dall'informazione data alla persona offesa dal giudice o dal pubblico ministero; non si applicano le disposizioni della riforma successiva invocate dalla difesa.

Massime di principio

  • Quando il dispositivo e la motivazione presentano una possibile difformità sulla qualificazione giuridica del fatto, prevale il dispositivo se consente di ricostruire chiaramente la decisione di merito.
  • Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della disciplina transitoria in materia di perseguibilità a querela, il regime applicabile è quello speciale transitorio e non la disciplina sopravvenuta invocata dalla difesa.
  • La querela presentata dalla persona offesa è valida se proposta entro il termine assegnato dal giudice in conformità alla disciplina transitoria, anche quando la persona offesa sia già costituita parte civile.
  • La deduzione di improcedibilità per mancanza di querela è manifestamente infondata quando dagli atti risulta che il giudice ha correttamente applicato la disciplina transitoria e che la querela è stata ritualmente acquisita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona

Testo integrale

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