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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3154/2022 del 27/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che, ribaltando l'assoluzione pronunciata dal GUP di Foggia (giudizio abbreviato), ha ritenuto entrambi responsabili dei reati di estorsione e ricettazione e ha applicato l'aggravante del numero delle persone riunite. LIMOSANI censura l'erronea applicazione dell'aggravante e la carenza della "motivazione rafforzata" richiesta quando l'appello ha riformato un'assoluzione; CUTURI deduce la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova, sostenendo di essere stato un mero intermediario che non ha partecipato alla trattativa né usato violenza o minacce.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi. Ha rilevato che la sentenza d'appello ha operato una diversa valutazione di prove dichiarative rispetto al primo giudice e ha pertanto dovuto, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. (comma 3-bis) e del principio derivato dall'art. 6 CEDU, disporre la rinnovazione dell'istruttoria (esame orale delle dichiarazioni ritenute decisive). L'omissione di tale rinnovazione costituisce vizio di motivazione e mancato rispetto del canone del "oltre ogni ragionevole dubbio". Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per un nuovo giudizio, con l'ordine di rinnovare, se necessario, l'assunzione delle prove dichiarative decisive.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen. comma 3-bis

    "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale"

    impone al giudice d'appello di rinnovare l'assunzione delle prove dichiarative ritenute decisive quando il pubblico ministero impugna una proscioglimento basato sulla valutazione di tali prove; la rinnovazione può essere mirata alle sole dichiarazioni decisive

  • art. 6 CEDU, par. 3 lett. d)

    "il diritto di esaminare o di far esaminare i testimoni a carico" (principio ricavato dalla giurisprudenza europea)

    garantisce il diritto dell'imputato al contraddittorio e all'esame dei testimoni, parametro cui il giudice nazionale deve uniformarsi; non consente che l'appello riformi l'assoluzione senza offrire l'opportunità di rinnovare l'esame delle dichiarazioni decisive

  • art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lettera e)

    consente la cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto sussistere tale vizio per la mancata rinnovazione dell'istruttoria e per il mancato rispetto del canone probatorio 'oltre ogni ragionevole dubbio'

  • art. 533 cod. proc. pen. comma 1

    "oltre ogni ragionevole dubbio"

    richiama lo standard di prova necessario per la condanna: la valutazione di appello che peggiora la posizione dell'imputato richiede la rinnovazione delle prove dichiarative se queste sono decisive

  • art. 581 cod. proc. pen.

    richiamato nel confronto dottrinario sul tema della rilevabilità in cassazione di violazioni di legge: tradizionalmente alcune doglianze devono essere illustrate nell'atto di impugnazione, ma la Corte ha ritenuto che l'obbligo derivante dall'art. 603 co. 3-bis può essere rilevato d'ufficio per la sua importanza costituzionale/convenzionale

  • art. 24 e art. 111 Cost.

    richiamati come parametri costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa cui va uniformata l'interpretazione delle norme procedurali

Massime di principio

  • Se l'appello del pubblico ministero o la decisione di appello riformano un'assoluzione basata su valutazioni di prove dichiarative, il giudice d'appello deve rinnovare l'assunzione orale delle dichiarazioni ritenute decisive (art. 603 co.3-bis e art.6 CEDU).
  • L'obbligo di rinnovazione vale anche quando il giudizio di primo grado si è svolto con rito abbreviato: la rinuncia dell'imputato al contraddittorio non esclude l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla rinnovazione se la valutazione della prova dichiarativa cambia.
  • La mancata rinnovazione dell'istruttoria, quando necessaria, costituisce vizio di motivazione e può condurre all'annullamento della sentenza di appello per violazione del principio del "oltre ogni ragionevole dubbio".
  • In processi simili l'imputato o il difensore dovrebbero chiedere espressamente la rinnovazione dell'istruttoria in appello se la condanna si fonda su diversa valutazione di testimonianze decisive; d'altra parte la Corte di legittimità può rilevare d'ufficio la violazione quando la norma coinvolge diritti fondamentali.
  • L'applicazione di aggravanti che presuppongono la partecipazione coordinata di più persone (es. "più persone riunite") richiede una motivazione chiara su come e quando sia avvenuta la condotta congiunta; se la prova dichiarativa su tale punto è decisiva, va rinnovata oralmente in appello per evitare travisamenti.

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