Cassazione Penale, Sentenza n. 29427/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rimesso la causa per nuovo giudizio al Magistrato di Sorveglianza di Lecce, rilevando che il giudice di merito non aveva adeguatamente considerato la condizione di detenzione domiciliare in deroga per malattia psichica e che il decreto di cumulo del marzo 2025 non aveva modificato tale regime.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto le autorizzazioni necessarie per proseguire il trattamento terapeutico presso la Comunità Riabilitativa Psichiatrica 'don Tonino Bello' di Brindisi; il Magistrato di Sorveglianza ha respinto la domanda. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che, nonostante un nuovo decreto di cumulo con residuo pena superiore a venti anni, permaneva lo stato di detenzione domiciliare 'in deroga' per patologia psichica (art. 47-ter, comma 1-ter), e che la mancata autorizzazione impediva la prosecuzione del programma riabilitativo.
Norme richiamate
art. 47-ter ord. pen., comma 1-ter
art. 47 ter comma 1 ter ord.pen.
La norma riguarda la detenzione domiciliare in deroga per patologia psichica; il Giudice di legittimità ha ritenuto che tale regime fosse già in essere per il ricorrente e non fosse stato mutato dal decreto di cumulo.
Intervento della Corte Costituzionale (2019)
noto intervento della Corte Costizionale del 2019
La pronuncia costituzionale del 2019 è richiamata come base giurisprudenziale che ha inciso sulla disciplina e l'applicazione della detenzione domiciliare in deroga per gravi patologie psichiche; il provvedimento di merito avrebbe dovuto tenerne conto.
Norma sulla protezione dei dati personali: obbligo di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il decreto di cumulo che aumenta il residuo pena non incide automaticamente sul regime di detenzione domiciliare in deroga per patologia psichica: il giudice deve valutare espressamente la persistenza delle condizioni mediche e terapeutiche.
- Quando il detenuto è sottoposto a misure detentive in deroga per motivi sanitari, il Magistrato di Sorveglianza deve motivare specificamente qualsiasi rifiuto di autorizzazioni terapeutiche già in corso, evidenziando elementi nuovi che giustifichino la revoca o la limitazione.
- La valutazione del diritto alle autorizzazioni per cure o percorsi riabilitativi richiede accertamenti documentali e medico-legali adeguati; decisioni basate su motivazione apparente o omissiva sono annullabili in sede di legittimità.
- In caso di rigetto ingiustificato delle autorizzazioni, il rimedio efficace è il ricorso per cassazione con censura di vizio di motivazione, che può determinare annullamento e rinvio per nuovo esame.
- Nella pubblicazione dei provvedimenti è necessario rispettare le norme sulla protezione dei dati personali omettendo generalità e dati identificativi secondo art. 52 D.Lgs. 196/03.
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