Ordinanza n. 2710/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 527/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Marche, Sezione I, n. 527/2026, favorevole alla società privata ricorrente in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero della Cultura ha proposto appello contro la sentenza del TAR Marche n. 527/2026 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata. Il testo non espone i motivi di merito dell'appello né il contenuto specifico dell'atto amministrativo originariamente impugnato. La controversia riguarda comunque la tutela di valori paesaggistici, richiamati dal Collegio nella valutazione cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato, all'esito della delibazione propria della fase cautelare e senza pregiudicare la decisione di merito, ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del TAR. Ai fini del periculum in mora, il Collegio ha effettuato un bilanciamento comparativo degli interessi coinvolti e ha ritenuto prioritario l'interesse alla salvaguardia dei valori paesaggistici. La sospensione è stata disposta esclusivamente per mantenere integra la situazione di fatto e di diritto nelle more della definizione dell'appello. È stata fissata per il merito l'udienza pubblica del 3 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale base processuale della domanda cautelare in appello; l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata è stata accolta.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza può essere disposta anche senza anticipare la decisione sul merito, quando risulti necessaria a mantenere integra la situazione controversa nelle more del giudizio.
- La valutazione del periculum in mora richiede un bilanciamento comparativo degli interessi in conflitto; nella ponderazione cautelare può assumere carattere prioritario l'interesse alla salvaguardia dei valori paesaggistici.
- L'accoglimento della domanda cautelare non implica una decisione definitiva sulla fondatezza dell'appello, restando impregiudicata la definizione della controversia nel merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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