Cassazione Penale, Ordinanza n. 23880/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato è stato tratto a giudizio per avere circolato più volte alla guida di un'autovettura pur essendo privo di patente, già revocata, nonostante fosse inoltre sottoposto con provvedimento definitivo a misura di prevenzione personale. La Corte di appello ha ritenuto la contravvenzione punibile anche a titolo di colpa e ha escluso ogni dubbio sulla volontarietà delle condotte. Nel ricorso per cassazione la difesa ha proposto una censura qualificata dalla Corte come del tutto generica, senza articolare specifici profili di illegittimità della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo immune da censure la motivazione dei giudici di merito sulla configurabilità della contravvenzione e sulla sua punibilità anche a titolo di colpa. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
la censura di legittimità deve essere specifica; una doglianza assolutamente generica non consente l'esame del ricorso
alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve contenere censure specifiche e intelligibili: la mera genericità del motivo comporta l'inammissibilità.
- La contravvenzione di guida senza patente revocata può essere punita anche a titolo di colpa, quando la condotta risulti volontariamente posta in essere in violazione del precetto penale.
- Quando la motivazione di merito è lineare e coerente, la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito se il ricorso non introduce critiche puntuali e decisive.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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