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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29053/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il condannato aveva chiesto al Tribunale di Sorveglianza l'affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, la detenzione domiciliare. Il Tribunale aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova e dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare, ritenendo decisivo il mancato riscontro alla convocazione dell'Uepe del 9 dicembre 2025 e interpretando tale inerzia come indice di disinteresse. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, con travisamento del fatto, perché il Tribunale non aveva considerato la successiva nota dell'Uepe che chiariva che il condannato non aveva mai ricevuto la convocazione e che l'indicazione precedente era frutto di un refuso; 2) nullità del provvedimento per mancata notifica della convocazione e violazione del contraddittorio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.; 3) violazione del principio del contraddittorio, poiché l'inerzia addebitata al condannato non era a lui imputabile.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo nei limiti indicati e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Lecce per nuovo giudizio sul punto. Ha invece dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi. L'annullamento non si estende alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di detenzione domiciliare, ritenuta corretta e non impugnata sul punto.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiamato dalla difesa come base della nullità per asserita violazione del diritto al contraddittorio in caso di mancata notifica della convocazione.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento del giudice di sorveglianza si fonda in modo esclusivo su un presupposto fattuale errato o inesistente, la decisione è censurabile per vizio di motivazione e va annullata con rinvio se il fatto decisivo risulta smentito dagli atti.
  • La mancata considerazione di una successiva comunicazione dell'Uepe che corregga un precedente refuso integra un errore decisivo nella ricostruzione del fatto rilevante ai fini della valutazione della richiesta di misura alternativa.
  • Se l'inerzia del condannato dipende da una mancata convocazione o da un errore dell'ufficio, non può essere automaticamente valorizzata come indice di disinteresse o di mancata collaborazione ai fini del giudizio sulla concessione della misura alternativa.
  • Le censure relative ad altri profili restano assorbite quando l'annullamento deriva da un vizio decisivo che impone un nuovo esame della domanda da parte del giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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