Cassazione Penale, Sentenza n. 37892/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Favaretto impugna la sentenza della Corte d'appello di Trieste che lo ha ritenuto responsabile del reato di tentativo aggravato di furto (riqualificato dal furto consumato). Il ricorso articolava tre motivi: (1) violazione della legge penale e vizio di motivazione per mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto); (2) vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'ingresso volontario in una comunità terapeutica e il percorso di riabilitazione; (3) vizio di motivazione nella valutazione della recidiva reiterata infraquinquennale, chiedendo di escludere dalla valutazione una precedente condanna (per una rapina) che il ricorrente riteneva non pertinente in ragione di successivi sviluppi processuali (assoluzione del coimputato e condanna per calunnia dell'accusatore).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la valutazione sulla non applicabilità dell'art. 131-bis sia discrezionale del giudice di merito e immune da vizi logici: la Corte territoriale ha motivatamente richiamato la habitualità della condotta e i precedenti contenuti nel casellario, l'entità del danno e la recidiva, elementi ostativi al riconoscimento della particolare tenuità. Sul secondo motivo ha ritenuto infondato il tentativo di ottenere le attenuanti generiche: la corte territoriale ha già valutato la condotta riparatoria riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62, n.6 c.p., ma ha correttamente escluso le generiche alla luce della personalità negativa dell'imputato e dell'insufficiente documentazione del percorso terapeutico. Sul terzo motivo ha confermato la valutazione della recidiva considerando rilevanti le condanne irrevocabili (anche la precedente per tentata rapina) e altri precedenti, con esclusione di rilievo delle vicende processuali successive dell'accusatore o del coimputato. Il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per euro 1.710,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione è valutazione discrezionale del giudice di merito e può essere esclusa se emergono elementi quali habitualità della condotta, entità del danno o recidiva
Attenuante per la condotta riparatoria; la Corte ha ritenuto applicabile tale attenuante ma ha escluso che essa equivalga o giustifichi automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche
Criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: il giudice può valorizzare il singolo elemento ritenuto prevalente (personalità, entità del reato, modalità di esecuzione) e negare le attenuanti se gli elementi a carico sono ritenuti predominanti
La recidiva si fonda su precedenti penali divenuti irrevocabili; una condanna irrevocabile rileva ai fini della recidiva anche se successivamente intervenute vicende processuali riguardanti terzi non ne alterano l'efficacia
Massime di principio
- La valutazione sull'applicabilità dell'art. 131-bis (particolare tenuità) è discrezionale del giudice di merito e la Cassazione sindaca solo vizi logico-giuridici; pertanto bisogna provare e documentare in modo forte l'assenza di habitualità, la minima offensività e l'esiguità del danno per ottenerne il riconoscimento
- La condotta riparatoria può concorrere come attenuante (art.62, n.6) ma non garantisce automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche: per queste ultime è necessario dimostrare in modo organico e prevalente elementi della personalità o della situazione che giustifichino lo sconto
- Per contrastare la rilevanza dei precedenti ai fini della recidiva occorre intervenire prima che le condanne divengano irrevocabili; una condanna irrevocabile vale per la recidiva anche se in seguito emergono elementi processuali attinenti terzi
- In sede di cassazione i rilievi devono essere mirati a vizi di diritto o di logicità della motivazione: contestazioni meramente critiche sulla valutazione della prova o sulla ponderazione degli elementi di personalità hanno scarse probabilità di successo se la motivazione del giudice di merito è coerente
- Se si invoca il percorso terapeutico o di recupero per ottenere benefici processuali, è fondamentale allegare documentazione dettagliata e aggiornata sul rispetto del programma e sulla condotta di vita, così da fronteggiare la valutazione negativa sulla insufficienza probatoria
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